Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Esdebitazione colpa grave

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    18/11/2024 18:35

    Esdebitazione colpa grave

    Stante la previsione dell'art. 282 per cui l'esdebitazione opera se, premesse le condizioni di cui all'articolo 280, "il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", come potrebbe influire sulla stessa esdebitazione il fatto che il soggetto che ha richiesto la procedura ha prevalentemente debiti residui nei confronti di creditori concorsuali non soddisfatti in una Procedura Concorsuale conclusasi nel 2018 nei confronti di una snc di cui il soggetto era socio, e qui mi pongo la domanda, conseguente alla mancata attivazione da parte dell'oggi sovraindebitato delle misure di esdebitazione del fallito ex art. 142 LF non esperite per sua dichiarata (!) non conoscenza della normativa.
    Questa importante "massa passiva" così generatisi per la mancata attivazione, potrebbe assurgere a colpa "grave" ?
    Grazie anticipatamente del riscontro.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2024 13:04

      RE: Esdebitazione colpa grave

      La fattispecie presupposta è che alla chiusura del fallimento di una snc e dei soci illimitatamente responsabili, uno di questi non abbia chiesto la esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l. fall., rimanendo così debitore nei confronti dei creditori non soddisfatti o non integralmente soddisfatti nel pregresso fallimento.
      E' probabile che questa massa di debiti residui abbia inciso sulla creazione del sovraindebitamento in cui quel socio oggi si trova e che vorrebbe eliminare con il ricorso alla procedura di liquidazione controllata, ma non crediamo che il mancato ricorso alla esdebitazione nel passato possa essere attribuito a colpa grave o dolo o frode del debitore, quanto piuttosto a ignoranza e non adeguata assistenza.
      Il dolo e la colpa grave sono considerati dalla legge quale elemento soggettivo nella formazione dell'indebitamento o non del mantenimento dello stesso ed, a sua volta, la frode presuppone il dolo; una inerzia colposa potrebbe ravvisarsi qualora il debitore non faccia ricorso agli strumenti di legge per la ristrutturazione del debito o per accedere alla liquidazione (giudiziale o controllata) in danno dei creditori aggravando la crisi, ma non quando l'inerzia sia prevalentemente in pregiudizio di se stessi per non aver richiesto l'esdebitazione.
      Con la normativa in esame il legislatore non ha voluto lasciare senza sanzioni condotte fraudolente, analoghe a quelle che, invece, per l'imprenditore, sono penalmente sanzionate, o comunque qualificabili da una colpa talmente spinta da sfiorare il dolo, in conformità della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency), che, all'art. 23, ammette che gli Stati membri possano mantenere o introdurre: "disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova."
      Zucchetti SG Srl