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DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE SU BENI SOGGETTI A SEQUESTRO EX D.LGLS N. 159/2011- ART. 55

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    26/10/2021 18:34

    DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE SU BENI SOGGETTI A SEQUESTRO EX D.LGLS N. 159/2011- ART. 55

    Buonasera,
    Ho un caso da difensore di un'impresa che ha effettuato forniture di materiale in favore di società sottoposta, mediante decreto del GIP, a sequestro ex art. 321 cpp.
    La società debitrice è stata, quindi, sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria, per cui è stato nominato il relativo Amministratore.
    Sotto il profilo processuale la vicenda si articola nella notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contestuale alla notifica dell'atto di precetto a cui ha fatto seguito l'opposizione - promossa dall'Amministrazione Giudiziaria- sia al decreto ingiuntivo, sia al precetto.
    Tra il deposito in cancelleria del decreto di sequestro e la notifica della nomina dell'Amministratore Giudiziario (quindi della esecuzione del sequestro) vi è stato un niente affatto trascurabile lasso di tempo (almeno 2 settimane) in cui è maturato pressoché l'intero credito ingiunto per effetto di singole vendite eseguite con consegne avvenute in tale lasso temporale.
    La difesa dell'opponente sostiene che il credito ingiunto vada trattato come "anteriore" con la conseguente improcedibilità delle azioni esercitate; ciòper effetto della prevista "verifica" di cui agli artt. 57-58 del Codice Antimafia e per il divieto di azioni esecutive ai sensi dell'art. 55 stesso codice. Secondo l'opponente gli effetti della normativa antimafia decorrerebbero dalla notifica del sequestro e non dal deposito in cancelleria del decreto con cui la misura è stata disposta.
    L'affermazione di controparte potrebbe avere un senso in ossequio al principio che sottostà alla regola della prededuzione nelle procedure concorsuali, per cui sono prededucibili i crediti sorti in funzione della procedura. Nel caso concreto, potrebbe essere sotteso il discorso secondo cui si sottraggono al divieto di cui all'art. 55 D.Lgs i crediti sorti in funzione della procedura di amministrazione giudiziaria e, quindi, ancor più nello specifico, il credito della mia Cliente sarebbe sottratto -soltanto- laddove le forniture in questione fossero state commissionate dall'amministratore giudiziario.
    Ma sappiamo che con riguardo alla prededuzione, nella disciplina concorsuale esiste anche il criterio temporale (art. 111, secondo comma L.F.). Orbene, a mio avviso, il Codice Antimafia, nell'indicare lo spartiacque per cui il credito di un Terzo debba essere oggetto di verifica ex artt. 57 e 58 o invece possa essere tutelato mediante ordinarie azioni di accertamento e sia suscettibile di essere eseguito anche sui beni sequestrati alla stregua delle medesime disposizioni, utilizza esclusivamente il criterio temporale.
    La lettera della norma di cui all'art. 55 appare chiarissima nel riferire che: "A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive". Non c'è alcun riferimento alla fase esecutiva del sequestro, per cui è il deposito in cancelleria del decreto che funge da spartiacque (o al più la pubblicazione della misura nel registro imprese). La norma, peraltro, fa il paio con quanto contenuto nell'art. 52 secondo cui "i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro" non possono essere pregiudicati.
    Infine, soccorre, a mio avviso, l'analogia con gli artt. 52 e 55 L.F. , sull'apertura del concorso e sugli effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
    In sintesi, ritengo che il divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati si riferisca ai crediti sorti anteriormente al decreto di sequestro e non invece alla sua esecuzione.
    Grato di un Vostro parere in merito.
    Avv. Alfredo Tacchetti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2021 17:54

      RE: DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE SU BENI SOGGETTI A SEQUESTRO EX D.LGLS N. 159/2011- ART. 55

      Anche a nostro avviso la norma di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificato dalla l. n. 161 del 2017, nel prevedere al primo comma che "A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive", pone quale spartiacque per il blocco delle azioni esecutive la data del deposito in cancelleria del provvedimento di sequestro. Ed infatti l'art. 20 del citato d.lgs, nel trattare del sequestro, dispone che "Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o…", facendo chiaramente intendere che è questo provvedimento che realizza la misura conservativa, per cui è ad esso- o meglio al momento della sua giuridica esistenza che avviene con il deposito in cancelleria- che bisogna fare riferimento quando si tratta di stabilire se un evento è accaduto prima o dopo il sequestro. Nello stesso senso depone l'art. 54bis, quando, al primo comma, prevede che "L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita'.
      Da quest'ultima norma si deduce che i crediti sorti anteriormente al provvedimento di sequestro sono da considerare concorsuali e vanno accertati, e quelli sorti dopo il provvedimento di sequestro nel corso del procedimento di prevenzione sono prededucibili e, "se liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato" (art. 54).
      Questo quanto alla collocazione dei crediti, per cui nel suo caso in cui, se abbiamo ben capito, beni sono stati consegnati dopo il provvedimento di sequestro ma in forza di un contratto anteriore, il credito derivante dovrebbe essere considerato concorsuale in quanto
      rapportabile ad un'unica fonte contrattuale anteriore al sequestro; salvo a scendere più nei particolare per stabilire se l'oggetto della vendita sono cose determinate o determinabili secondo criteri prestabiliti, oppure si tratta di cose generiche, per le quali il momento dell'acquisto della proprietà e dell'assunzione del rischio delle cose vendute da parte del compratore avviene con la specificazione che si esaurisce nella consegna delle cose al vettore o direttamente all'acquirente.
      Se, eventualmente i crediti per le consegne successive dovessero considerarsi prededucibili, il loro trattamento è quello indicato nell'art. 54, ma quanto alla possibilità di portare ad esecuzione gli stessi, sussiste, a nostro avviso, anche per essi il divieto posto dall'art. 55, dal momento che tale norma, sopra riportata, non fa alcuna distinzione tra crediti concorsuali e prededucibili, per cui il divieto delle azioni esecutive si estende a tutti. E' vero che nel caso non si fa cenno- a differenza di quanto stabilito nell'art. 51 l. fall. ai crediti prededucibili, ma qui era necessaria la previsione per attuare l'estensione perché la norma, come l'intera sezione, riguarda gli effetti del fallimento per i creditori concorsuali, tant'è che, prima dell'inserimento dell'inciso relativo ai prededucibili, effettuato con la riforma del 2006, non si era mai dubitato che il divieto valesse solo per il crediti anteriori, così come è rimasto nel concordato, ove l'art. 168 l. fall., precisa che "i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore".
      Zucchetti Sg srl
    • Alfredo Tacchetti

      Fermo
      29/10/2021 08:29

      RE: DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE SU BENI SOGGETTI A SEQUESTRO EX D.LGLS N. 159/2011- ART. 55

      Grazie per la esauriente risposta.
      Buon Lavoro a tutti,
      Avv. Alfredo Tacchetti