Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    19/03/2019 11:07

    COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

    BUOGIORNO VORREI LA VS OPINIONE IN MERITO ALLA SEGUENTE QUESTIONE INERENTE UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:
    HO PREDISPOSTO IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E LO DOVREI COMUNICARE AL DEBITORE ED AI CREDITORI, MA LA VERIFICA DEL PASSIVO E' FISSATA PER IL 20/05/2019, A CHI DEVO INOLTRARE IL PROGRAMMA CHE SCADE MOLTO PRIMA, AVENDO FATTO L'INVENTARIO IL 04/03/2019? INOLTRE, L'UNICO BENE DA LQUIDARE E' UN IMMOBILE PER IL QUALE NECESSITO DI UNA PERIZIA DI STIMA PER DETERMINARE ALCUNI ELEMENTI MANCANTI NELLA RELAZIONE DELL'OCC, DUNQUE NON POTRO' INDICARE COMPIUTAMENTE LE MODALITA' DI VENDITA', E' POSSIBILE FARE UN SOMMARIO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E POI INTEGRARLO COME PER I FALLIMENTI?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2019 19:41

      RE: COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

      Il primo comma dell'art. 14-novies l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura".
      La estrema genericità della normativa sul programma di liquidazione- che peraltro non deve neanche essere approvato dal comitato dei creditori, poiché tale organo non è previsto nella procedura di liquidazione del patrimonio- induce necessariamnete a sopperire alle varie carenze con la normativa fallimentare, specie lì dove, più che la disciplina fallimentare, è la obbiettiva necessità ad imporre determinate soluzioni, tipo una proroga ove , per esigenze di stima, non sia possibile rispettare il termine indicato dalla norma.
      Quanto ai creditori cui trasmettere il programma, questi sono gli stessi ai quali il liquidatore deve inviare la comunicazione di cui all'art. 14 sexies per avviare la formazione dello stato passivo; ossia sono quelli che riesce a dedurre dalla documentazione presentata ed eventualmente da altre fonti di informazioni (utilizzando ancora una volta la normativa fallimentare).
      Zucchetti SG srl