Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

  • Marika Piazza

    MONZA (MI)
    22/01/2023 10:22

    Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

    Buongiorno,
    in qualità di liquidatore di una procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (aperta ante entrata in vigore del CCII) sono a richiedere un chiarimento.
    Il debitore ha ricevuto una cartella di Agenzia delle Entrate per infrazioni al codice della strada commesse in data successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio. Ovviamente non si tratta di debiti funzionali alla procedura e sono quindi a richiedere se il debitore può provvedere al relativo pagamento tramite rateazione (nei limiti delle somme che il Giudice ha messo a disposizione per il mantenimento della propria famiglia) oppure se ciò può essere valutato alla stregua di un atto in frode ai creditori con conseguente valutazione negativa per la successiva esdebitazione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2023 18:15

      RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

      L'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2012 concede la prededuzione, sulla scia del secondo comma dell'art. 111 l. fall. ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", ed è agevole rilevare che l'infrazione al codice della strada commessa dal sovraindebitato, seppur in data successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio, non è sorta in occasione nè in funzione della stessa, per cui si tratta di un debito cui deve provvedere il sovraindebitato e non la procedura.
      L'uso dell'auto da parte del sovraindebitato, se era stato autorizzato o, comunque, serviva per le sue esigenze di lavoro, non costituisce atto di frode ai creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Giacomo Andreoletti

        Bergamo
        15/11/2024 10:03

        RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

        a tal proposito, si chiede se i nuovi debiti erariali e contributivi, maturati in periodi d'imposta successivi all'apertura della Procedura a causa del fatto che il debitore continua a non onorare le proprie obbligazioni fiscali, siano comunque ammissibili al concorso in via prededucibile, alla stregua di un fallimento, oppure non siano ammissibili in quanto non maturati antecedentemente all'apertura della Procedura.
        il dubbio sorge dal fatto che non si tratta di debiti funzionali alla procedura o non quantificabili in sede di redazione del Piano e sono altresì riconducibili ad una condotta non corretta nei confronti dei creditori, in questo caso l'Erario / INPS.

        grazie cordiali saluti.