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Art 201 CCII - Inammissibilità ricorso per omessa indicazione IBAN pagamento

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    29/07/2024 12:54

    Art 201 CCII - Inammissibilità ricorso per omessa indicazione IBAN pagamento

    Buongiorno,
    in qualità di liquidatore di una liquidazione controllata ho escluso il credito ( insinuazione tempestiva) di un creditore in quanto il ricorso è privo dell'indicazione dell' IBAN per pagamento o altra modalità di pagamento (requisito previsto a pena di inammissibilità).
    Se il creditore escluso nei 15 gg dall'invio del progetto di stato passivo mi comunica con le osservazioni le coordinate iban per il pagamento è corretto riammettere l'intero credito e considerare l'insinuazione tempestiva (il ricorso ammissione al passivo era stato inoltrato nei termini ma senza indicazione IBAN)?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2024 12:40

      RE: Art 201 CCII - Inammissibilità ricorso per omessa indicazione IBAN pagamento

      Il suo provvedimento è corretto in quanto l'art. 271 comma 2, lett. d) richiama l'art. 201 e queto alla lett. a9 del comma 3 richiede che il creditore indichi nella domanda di insinuazione le coordinate bancarie, perna , in mancanza, la inammissibilità della domanda, sancita dal comma 4 dello stesso articolo.
      Questa disposizione è stata molto criticata anche perché il comma 3 offre la possibilità per l'istante di indicare le coordinate bancarie o di fare una " di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensin dell'art. 230, comma 1", per cui sarebbe stato logico ritenere che in mancanza della indicazione delle coordinate bancarie, il creditore si affidasse alle modalità di pagamento disposte dal giudice, senza colpire di inammissibilità la domanda. Il legislatore del correttivo in corso di approvazione si è reso conto di tanto ed ha eliminato dalla lett. a9 del comma 3 dell'art. 201 l'intera parte dedicata alle coordinate bancarie e seguito.
      Abbiamo fatto questa digressione per evidenziare come la già naturale possibilità di integrare la domanda nel termine concesso con la comunicazione dell'IBAN mancante nella domanda alla luce della attuale normativa, sia avvalorata dallo stesso legislatore che ha ritenuto di eliminare per il futuro il requisito in questione che, seppur non ancora legge vincolante, indica il chiaro pensiero del legislatore di non voler più sanzionare con la inammissibilità la mancata indicazione delle credenziali bancarie.
      Zucchetti SG srl
      • Sara Ciacci

        Sassocorvaro Auditore (PU)
        31/07/2024 08:20

        RE: RE: Art 201 CCII - Inammissibilità ricorso per omessa indicazione IBAN pagamento

        Grazie per la risposta.
        Sara