Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE
-
Elena Fantato
TIONE DI TRENTO (TN)04/12/2025 00:43RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE
Con sentenza definitiva il Giudice ha omologato il piano del consumatore formulato e avvalorato dalla relazione del gestore. Nel piano omologato è previsto un pagamento complessivo ripartito su 7 anni del 26% dei crediti con un accantonamento mensile della somma di Euro 290,00 da parte del debitore. Tra la data del ricorso e la sentenza di omologa è trascorso diverso tempo ed essendoci a favore di un creditore la cessione di 1/5 della pensione, rispetto agli altri creditori che non sono stati nel frattempo pagati, il predetto ha incassato diverso denaro pertanto mi chiedo se il 26% che il piano gli riconosce è calcolato sul credito iniziale e accertato inizialmente o al momento dell'emissione della sentenza (ovviamente nettamente ridotto rispetto agli altri creditori? -
Zucchetti Software Giuridico srl
07/12/2025 09:01RE: RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE
La domanda è chiara ma per rispondere occorrerebbe verificare come è strutturato il piano.
In linea di massima le percentuali da versare vanno calcolate sull'importo del credito al momento della omologa. Lo si comprende dalla lettura dell'art. 67, comma 2 n. 1 c.c.i.i. il quale prevede che la domanda debba contenere, tra l'altro, "l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione".
Dunque, se il piano dovesse prevedere una percentuale di soddisfacimento, riteniamo che quella percentuale vada calcolata sull'importo del credito indicato nella domanda, poiché quella è la somma che il debitore offre di pagare, e che compone "l'attivo" del piano.
Del resto, è su un piano così strutturato che il giudice e l'OCC compiono le rispettive valutazioni sia ai fini della presentazione che in funzione della omologa.
Aggiungiamo inoltre che a questo elemento va aggiunto un dato sistematico per cui nel bilanciamento dei contrapposti interessi quello del creditore deve considerarsi prevalente poiché il presupposto della ristrutturazione è comunque l'inadempimento.
Laddove invece il piano dovesse essere strutturato in guisa da prevedere che la percentuale di soddisfacimento sia individuata rispetto al dovuto alla data di omologa, il discorso cambia.
Ad ogni buon conto, come si vede, si tratta di una questione interpretativa.
Il legislatore non impone una soluzione piuttosto che l'altra, anche se nell'incertezza a nostro avviso va predicata la prima opzione ricostruttiva, per le ragioni che abbiamo indicato.-
Elena Fantato
TIONE DI TRENTO (TN)08/12/2025 07:22RE: RE: RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE
Grazie della risposta. Mi pare di comprendere che se si seguisse la prima opzione, nel conteggio dovrei poi decurtare gli importi pagati nei masi a favore della creditrice che beneficiava della trattenuta sulla pensione. Se non si facesse così ci saerebbe infatti una violazione della par conditio creditorum
-
Zucchetti Software Giuridico srl
08/12/2025 08:59RE: RE: RE: RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE
Ringraziamo per l'ulteriore interlocuzione, che ci permette di precisare meglio.
In realtà quello che abbiamo provato a dire, e che chiariamo, è che la percentuale va calcolata sull'importo indicato nella domanda e non sul minore importo della data di esecuzione del piano. Se ad esempio Tizio, creditore per 100 alla data di presentazione della domanda, riceve 20 dal coobbligato in solido prima della omologa, la percentuale di pagamento cui è tenuto il debitore va calcolata sempre su 100, poiché altrimenti l'unico ad avvantaggiarsi del pagamento eseguito dal coobbligato è il debitore stesso. Tutto questo, dicevamo, a meno che dal piano non si ricavi una regola diversa.
-
-
-