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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
scioglimento cooperativa ex art. 223 septiesdecies disp att c.c. -
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Francesco Severi
Modena17/07/2025 21:14scioglimento cooperativa ex art. 223 septiesdecies disp att c.c. -
buonasera
nella veste di gestore della crisi mi trovo ad affrontare il caso di una persona sovraindebitata che in passato è stata socia e amministratrice unica di una cooperativa sciolta il 25.05.24 per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 223 septies decies disp. att. ( mancata presentazione dei bilanci per oltre 5 anni).
Nel caso di specie non è stato nominato il liquidatore.
Non è dato sapere se la persona ha distratto o riscosso somme.
Si vorrebbe sapere in che modo tale circostanza potrebbe incidere sulla meritevolezza in caso di proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata.
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Zucchetti Software Giuridico srl
21/07/2025 09:47RE: scioglimento cooperativa ex art. 223 septiesdecies disp att c.c. -
Il tema va affrontato distinguendo la ristrutturazione dalla liquidazione controllata.
Quanto alla prima, va preliminarmente osservato che alla domanda di ristrutturazione dei debiti va allegata una relazione dell'OCC la quale, tra l'altro, deve indicare le "cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni".
L'art. 69 poi aggiunge che non può accedere alla procedura il consumatore che "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore viene dunque in gioco un requisito di meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità della domanda, che si staglia come uno dei tratti caratterizzati della ristrutturazione dei debiti rispetto al concordato minore.
È dunque evidente che la scelta operata dal legislatore è di escludere la possibilità che il consumatore sovraindebitato possa risolvere la sua crisi sic et sempliciter mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell'impresa in stato di insolvenza, dove assumono pregnanza le ragioni della crisi, qui rileva la mera condotta del debitore: solo al debitore meritevole può essere concesso l'effetto esdebitatorio (senza consenso dei creditori), mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti della ristrutturazione, potendo egli ottenere l'effetto esdebitatorio solamente tramite l'accordo con i creditori o la liquidazione dei beni. Questo perché, a differenza dell'imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d'impresa ed all'andamento del mercato, ma solamente alle conseguenze delle proprie scelte di vita.
Ciò si giustifica anche in ragione del fatto che, a differenza del concordato minore, la ristrutturazione dei debiti non prevede che il ceto creditorio sia chiamato a valutare la convenienza della proposta attraverso l'esercizio del diritto di voto della medesima, il che ha imposto un più penetrante sindacato di meritevolezza, da compiersi da parte del Tribunale ex officio.
Dunque, non sarà meritevole di accedere alla procedura il consumatore che, nel contrarre i propri debiti, sia stato in colpa grave, da intendersi qui nelle declinazioni della negligenza, imprudenza, imperizia.
La norma, parlando di colpa grave, se per un verso non presuppone un soggetto avveduto e previdente, per altro verso, non pare riferirsi ad un soggetto del tutto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali.
Il modello del consumatore ragionevolmente accorto cui la norma si riferisce, non deve neppure, di contro, essere improntato ad eccessiva severità (e, certamente, dovrà essere ben diverso da quello, desumibile dall'art. 1176, comma 2º, c.c., applicabile al professionista), affinché non presenti uno iato troppo marcato rispetto al consumatore reale, che di regola non è un soggetto perito e, quindi, non è in grado di comprendere tutte le implicazioni sul proprio patrimonio del ricorso al credito, così come farebbe l'homo ejusdem condicionis et professionis. Altrimenti ritenendo, infatti, si abdicherebbe alla funzione di tutela sociale, cui l'istituto in questione dovrebbe essere improntato.
Quanto alla liquidazione controllata, osserviamo quanto segue.
Per la liquidazione controllata le condizioni di esdebitazione sono stabilite dal combinato disposto degli artt. 280 e 282 c.c.i.i.
In particolare, il comma 2 della citata disposizione prevede che "L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Quindi, l'esdebitazione opera a condizione che il debitore:
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344;
non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti con- tro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (se il procedimento penale è in corso la decisione sulla esdebitazione è rinviata);
non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
non abbia fatto ricorso abusivo al credito;
non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Come si vede, il legislatore ha indicato delle condizioni ostative alla esdebitazione, che hanno valenza "sanzionatoria", nel senso che puniscono, con la negazione della esdebitazione, taluni comportamenti del debitore, al ricorrere dei quali egli è ritenuto, nella sostanza, non meritevole della esdebitazione.
dunque e chiaro che se il debitore avesse tenuto condotte che hanno colpevolmente aggravato la sua posizione, potrebbero esserervi problemi di accesso alla ristrutturazione dei debiti o alla esdebitazione successiva alla liquidazione controllata.
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