Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata - recupero spese mediche straordinarie

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    25/07/2025 12:13

    liquidazione controllata - recupero spese mediche straordinarie

    Spettabile Forum,
    sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata.
    Il debitore ha presentato istanza di rimborso di spese mediche straordinarie sostenute in questi mesi, da porre a carico della procedura compensando in parte qua la quota di reddito conferita mensilmente.
    Il GD mi ha chiesto di emettere un parere in merito.
    Come devo procedere?
    Vi ringrazio e Vi rinnovo i miei cordiali saluti.
    Guglielmo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/07/2025 11:37

      RE: liquidazione controllata - recupero spese mediche straordinarie

      A nostro avviso la domanda di rimborso non può essere accolta.
      Occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
      gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nei limiti stabiliti dal giudice.
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      È quindi evidente che la norma richiede all'autorità giudiziaria di determinare la quota di reddito da escludere dalla procedura.
      Sulla scorta di tale ultima premessa, a nostro giudizio è evidente che se si ammette la possibilità che il debitore possa sostenere delle spese e richiederne il rimborso tramite compensazione con la quota di reddito da apprendere alla procedura, la previsione normativa sarebbe platealmente violata poiché si consentirebbe al debitore medesimo di determinare quale importo sottrarre al soddisfacimento del ceto creditorio, aggirando il provvedimento adottato sul punto dal giudice delegato.
      Sotto un diverso angolo prospettico, osserviamo che allorquando il giudice ha determinato la quota di reddito costituente attivo della procedura, è evidente che sulla stessa le regole della liquidazione concorsuale hanno imposto un vicolo di destinazione che ne impone la distribuzione tra i creditori (al netto delle spese prededucibili) i quali ben potrebbero insorgere laddove una parte di tale importo venisse negata al pagamento dei loro crediti.
      L'unica possibilità che dunque può essere riconosciuta al debitore è quella di chiedere, per il futuro, la previa modifica del provvedimento con il quale il giudice ha determinato l'importo del reddito di cui il debitore può disporre, tenendo presente che, secondo una condivisibile e diffusa opinione, la quota parte di reddito da sottrarre alla liquidazione non dovrà essere quella necessaria a garantire al debitore un tenore di vita libero e dignitoso ma, considerando la sua condizione di indebitamento e l'interesse del ceto creditorio, si dovrà considerare quanto necessario a soddisfare le esigenze insopprimibili sue e della sua famiglia.