Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata nel caso di imprenditore collettivo (SNC) cessato da oltre un anno

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    08/12/2025 14:44

    Liquidazione controllata nel caso di imprenditore collettivo (SNC) cessato da oltre un anno

    Chiedo il vostro prezioso parere sul seguente caso.
    Imprenditore collettivo (ex socio di SNC) la cui società fu cessata nel 2004, quindi da molti anni e quindi ben oltre il limite di cui all'art. 33 comma 1 bis del CCII.
    Permangono in capo ad esso debiti per IRPEF ed IVA risalenti al periodo in cui la società fu attiva.
    Non è noto, in quanto la contabilità non è stata conservata, se la società fosse sopra o sotto soglia, ma non dovrebbe essere rilevante, se non erro.
    Vi chiedo se questo imprenditore oggi possa accedere alla Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del CCII.
    Ho infatti il dubbio che il comma 1 bis dell'art. 33 citando espressamente solo il caso dell' "impresa individuale" non consenta la liquidazione controllata per l'ex socio di SNC.
    Cosa ne pensate?
    Nel caso in cui la liquidazione controllata fosse preclusa, quale altro procedimento potrebbe essere attivato? forse la "Esdebitazione del debitore incapiente", ex art. 283? o qualche altra procedura?
    Grazie in anticipo del riscontro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/12/2025 08:43

      RE: Liquidazione controllata nel caso di imprenditore collettivo (SNC) cessato da oltre un anno

      Va premesso che l'art. 33 c.c.i.i., nel prevedere che "La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo" importa nel codice della crisi gli artt. 10 e 11 lf, i quali consentivano la dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese o dal decesso dell'imprenditore per evitare che il debitore, cessando l'attività d'impresa, impedisse ai creditori di agire in sede concorsuale.
      Questa norma, dunque, nasce storicamente a tutela dei creditori come rimedio alla cessazione dell'attività prima dell'abbrivio della procedura fallimentare.
      A nostro avviso questa impostazione va mantenuta anche nel codice della crisi:
      in primo luogo, l'inserimento del comma 1-bis (a mente del quale Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1) nel corpo dell'art. 33 impone questa lettura; lo si ricava anche dalla relazione illustrativa, dove si è spiegato che si è voluto eliminare "una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori" (nel senso cioè che la medesima tutela è stata offerta anche ai creditori delle imprese minori) al contempo inserendo "una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolarne l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva Insolvency".
      Detto questo, noi riteniamo che, ferme queste disposizioni (nel senso sopra inteso), il socio di società cancellata possa accedere alla liquidazione controllata allorquando sia decorso un anno dalla cancellazione della società.
      Invero, è discusso se, prima del decorso di questo periodo, egli possa accedere autonomamente alla liquidazione controllata, posto che è ancora assoggettabile alla liquidazione giudiziale della società (in questo senso Trib. Napoli, 29.3.2024 ha affermato che il socio illimitatamente responsabile non può accedere in via autonoma ad una procedura negoziale per definire i debiti sociali, fin quando permane in vita la società ed il rapporto sociale. In senso difforme Tribunale di Pistoia 16 marzo 2023, che ha ammesso la liquidazione controllata del socio di s.n.c. osservando, quanto alla società operativa, che "non sussistono elementi per ritenere astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale la società XXX s.n.c. e per estensione il ricorrente, non emergendo indizi del superamento della soglie dimensionali"; Tribunale di Bologna 20 maggio 2024, ha aperto la liquidazione controllata del socio accomandatario di s.a.s. sul presupposto che la società partecipata "risulti inattiva e i debiti appaiono sotto soglia"; Tribunale di Piacenza 25 marzo 2024 ha disposto la liquidazione controllata dei due soci di s.n.c. "attualmente inattiva").
      Viceversa, decorso l'anno, la liquidazione controllata del socio va ammessa.
      Invero, l'art. 33 comma 1-bis, atteggia, come abbiamo detto, a deroga rispetto al comma 1, per segnare un distinguo tra imprenditore collettivo ed imprenditore individuale.
      Infatti: il comma 1 consente ai creditori di agire dopo la cancellazione; il comma 2 consente al solo imprenditore persona fisica, e non anche all'imprenditore collettivo, di agire oltre l'anno per evitargli che, attesa l'inerzia della società, gli sia precluso accedere agli strumenti di composizione della crisi e di beneficiare, a valle, della conseguente esdebitazione.
      Quindi il comma 1-bis, nel porsi come deroga al comma 1, deve essere letto in questo dualismo imprenditore individuale/imprenditore collettivo, rispetto al quale il socio rappresenta, da questo punto di vista, un tertium genus, non contemplato dalla norma. Ergo, il comma 1-bis nel riconoscere al solo imprenditore individuale il diritto di accedere alla liquidazione controllata non lo fa per escludere il socio, ma per escludere il solo imprenditore collettivo.
      In definitiva il socio della società cancellata da oltre un atto sarà un soggetto che, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata per estensione, potrà accedere al concordato minore (App. Milano, 10 ottobre 2024; Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024, il quale ha precisato che l'art. 33 comma 4, riferendosi all'imprenditore cancellato, non si applica al socio) sempre che non abbia una debitoria mista. Invero, il d.lgs 136/2024 ha riscritto la nozione di consumatore affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità". Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
      Egli, inoltre, potrà accedere anche alla liquidazione controllata, non applicandosi a lui la limitazione di cui al comma 1-bis, e considerandosi la natura residuale dello strumento della liquidazione controllata.