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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC
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Silvia Sansovini
Forlì (FC)18/02/2022 01:12ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC
Salve,
in caso di ESDEBITAZIONE del DEBITORE INCAPIENTE ART. 14-QUATERDECIES L. 3/2012, il compenso del gestore OCC da chi viene pagato? E' ammesso al gratuito patrocinio?
Ringrazio.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/02/2022 12:05RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC
Ovviamente anche per l'attività svolta nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente l'OCC ha diritto al compenso, liquidato secondo le indicazione fornite dal d.m. n. 202 del 2014, ma a norma del comma sesto dell'art. 14 quaterdecies l. n. 3 del 2012, lo stesso è ridotto alla metà.
Ove manchino i fondi per il pagamento del compenso, è da ritenere (non ci risultano precedenti) che esso sia a carico dell'Erario, come il compenso del curatore, potendosi, a questo fine, configurare l'OCC quale ausiliario del giudice, rientrante nella previsione di cui all'art. 146 del PPR n. 115 del 2002,.
Zucchetti Sg srl-
Stefano Zucchelli
Vertova (BG)24/07/2025 14:37RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC
Buongiorno, c'è qualche aggiornamento di prassi e/o giurisprudenziale sul tema? Se si e in senso positivo, quale è l'iter corretto? Farsi liquidare dal Giudice a seguito dell'emissione del decreto di esdebitazione oppure aspettare il triennio dal decreto di esdebitazione per poi accedere alla liquidazione a carico dell'erario?
Ringrazio, cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
28/07/2025 16:56RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC
L'attuale art. 283 comma 6 si limita a prevedere che nel procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente "I compensi dell'OCC sono ridotti della metà", ma nulla prevede in tema di liquidazione.
Si pone dunque il problema di verificare se il compenso debba essere richiesto in vista della pronuncia del decreto di esdebitazione di cui al comma 7, oppure se occorra attendere i tre anni di cui al successivo comma 9.
Tale ultima disposizione prevede che "L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità".
Come si vede, la procedura si articola in due momenti.
Un primo, che si conclude con il decreto di esdebitazione, ed un secondo, che vede protagonista l'occ, impegnato in una attività di- vigilanza sul deposito della dichiarazione annuale che il debitore deve presentargli;
- accertamento sula esistenza di utilità ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi primo e secondo;
- comunicazione ai creditori di utilità sopravvenute, previa autorizzazione del giudice;
- segnalazione al giudice della omissione della dichiarazione (che deve essere presentata solo se positiva) ai fini della revoca del beneficio ai sensi del comma 7 del medesimo art. 283.
Se poi l'OCC dovesse essere impegnato anche nelle attività eventuali sopra indicate, potrebbe a buon diritto chiedere una integrazione del compenso.
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