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Art. 268 , co. 2 Codice della Crisi d'Impresa

  • Marina Rebesani

    Verona
    22/11/2022 13:07

    Art. 268 , co. 2 Codice della Crisi d'Impresa

    Buongiorno,
    in qualità di Curatore fallimentare ho valutato l'opportunità di presentare una domanda di apertura di liquidazione controllata nei confronti di una società agricola non fallibile, che si trova in uno stato di forte indebitamento nei confronti della società fallita.
    La società agricola è controllata dalla società fallita (e il valore della partecipazione è azzerato), e nei suoi confronti altro creditore ha già presentato istanza di fallimento che il Tribunale ha rigettato, a causa della qualità di impresa agricola.
    La società agricola è inattiva, e l'amministratore non ha ancora assunto alcuna iniziativa.
    Risulterebbero esservi delle rimanenze di prodotti presumibilmente ancora collocabili sul mercato.
    La liquidazione controllata permetterebbe sia la liquidazione delle rimanenze, sia la cessazione dello stato di inattività, e quindi la successiva cancellazione della società.
    Il primo quesito che pongo è il seguente: per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata, da parte del creditore società fallita, il Curatore necessita di assistenza tecnica?
    Secondo quesito: la domanda deve essere presentata con l'assistenza dell'OCC? E in tal caso le spese dell'OCC sono a carico del terzo creditore istante, o a carico del debitore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/11/2022 18:24

      RE: Art. 268 , co. 2 Codice della Crisi d'Impresa

      Il curatore che intende presentare domanda di apertura della liquidazione controllata della società agricola, pur essendo anche socio della società agricola, non ha la possibilità di determinare la società stessa a presentare una domanda in proprio e agisce quale creditore della stessa. Il nuovo art. 268, co, 2 CCII ammette che la domanda di accesso alla liquidazione controllata possa essere presentata da un creditore qualora il debitore versi in stato di insolvenza, e comunque l'apertura della procedura è condizionata dalla risultanza di un monte complessivo di debiti scaduti superiore a € 50.000.
      Agendo in tale veste il curatore ha bisogno dell'assistenza di un legale giacchè il secondo comma dell'art. 9 CCII prevede che "Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio"; orbene l'art. 269 prevede altrimenti nel caso la domanda sia presentata dal debitore ("Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", dispone il primo comma dell'art. 269), ma non per il caso che la domanda sia presentata dal creditore, per il quale vale, quindi la regola generale.
      Anche l'assistenza dell'OCC è richiesta per la presentazione della domanda da parte del debitore e non per quella del creditore e il comma terzo dell'art. 268 prevede che in questo caso, se il debitore è una persona fisica, questi può chiedere all'OCC di attestare "che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
      Zucchetti SG srl