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Gradi privilegio

  • Giorgio Francesco Topa

    EDOLO (BS)
    08/02/2025 10:44

    Gradi privilegio

    Buongiorno, al termine di una "vecchia" liquidazione (ex Legge 3/2012) la situazione è la seguente:
    - Debito v/Agenzia Entrate Riscossione: euro 30.000
    - Debito verso professionista (non legato alla Procedura, insinuato al passivo): euro 8.000
    TOTALE PASSIVO: euro 38.000
    - Attivo da ripartire: euro 25.000
    Il grado di privilegio Agenzia Entrate Riscossione supera il privilegio professionista e quindi in sede di riparto finale l'intera somma disponibile di euro 25.000 va destinata soltanto ad ADR, senza pagare nulla al professionista?
    Grazie anticipatamente, cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2025 19:06

      RE: Gradi privilegio

      Se il professionista è stato ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., questo privilegio precede quello della AER, per cui va pagato prima il professionista e quello che residua va attribuito al Fisco. Da come descrive i fatti sembra che il professionista sia stato ammesso al passivo in chirografo; se è così va pagato prima l'AER e poi il professionista.
      Zucchetti SG srl
      • Giorgio Francesco Topa

        EDOLO (BS)
        10/02/2025 19:38

        RE: Gradi privilegio

        Buongiorno e grazie.
        Preciso che il professionista (avvocato) aveva svolto prestazioni professionali non in funzione della Procedura ma per altre vicende legali anteriori all'apertura della Procedura stessa, in periodi effettivamente non ben definiti, quindi può esserci il dubbio degli "ultimi due anni di prestazione"?
        Nello stato passivo è stato comunque ammesso con privilegio di cui all'art.2751 bis n.2 c.c.
        Se si dovesse appurare che le prestazioni dell'avvocato sono state effettuate nei due anni anteriori all'apertura della procedura sarebbero quindi da pagare per prime, lasciando ciò che resta all'AER?
        Nuovamente grazie in anticipo, cordialità
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/02/2025 09:49

          RE: RE: Gradi privilegio

          Una volta che il professionista in questione è stato ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., tale collocazione, salvo che non si inizi un giudizio di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di legge, non è più discutibile o modificabile nel corso della procedura né in sede di riparto, per cui non è più riesaminabile la questione del biennio della prestazione in quanto il riconoscimento del privilegio implicitamente ammette che la prestazione si sia svolta nel periodo contemplato dall'art. 2751 bis n. 2, c.c. Ne segue che, poiché questo privilegio precede quello della AER, va pagato prima il professionista e quello che residua va attribuito al Fisco.
          Zucchetti SG srl
          • Giorgio Francesco Topa

            EDOLO (BS)
            12/02/2025 10:48

            RE: RE: RE: Gradi privilegio

            Molto chiaro, gentilissimi come sempre, grazie, cordialità