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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA /RIVENDICA BENI GIA' INVENTARIATI

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    29/10/2025 12:39

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA /RIVENDICA BENI GIA' INVENTARIATI

    In una liquidazione controllata per la quale è già stato redatto l'inventario in prossimità di vendita ex art. 213 c.6 ( autorizzata dal GD) un creditore ha inviato richiesta di restituzione di beni allegando copia del contratto di comodato (privo di data e non registrato) e del DDT attestante la consegna dei beni e in quale data . Preciso che non ha redatto apposita istanza di rivendica/restituzione , ma solo inviato PEC richiedendo la restituzione dei beni .
    Differentemente dagli artt. 196 e 210 CCII per la Liquidazione Giudiziale, l'art. 273 per la Liquidazione controllata nulla specifica sui tempi e modalità di restituzione prima del progetto dello stato passivo.
    Premettendo che :
    1) il progetto di stato passivo verrà inoltrato scaduti i 90 giorni dall'apertura della procedura ;
    2) i documenti a supporto della futura istanza di rivendica non contengono data certa , anche se il DDT contiene la data di consegna;
    3) Il GD si è espresso per la semplice applicazione dell'art. 273
    Chiedo se è opportuno :
    a) escludere il bene dall'inventario in attesa della istanza regolare di vendita
    b) procedere con la vendita , riconoscendo poi al rivendicante il valore incassato dalla vendita
    c) altro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/11/2025 14:45

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA /RIVENDICA BENI GIA' INVENTARIATI

      A nostro avviso il tema che si pone è quello di verificare se effettivamente la domanda di rivendica possa ritenersi fondata.
      Osserviamo, sul punto, che a norma dell'art. 210 c.c.i.i. (che riteniamo applicabile analogicamente anche nel caso di liquidazione controllata) al terzo rivendicante si applicano i limiti probatori dell'art. 621 c.p.c..
      Orbene, con riferimento all'esecuzione individuale la giurisprudenza ha affermato che "nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore" (Cass. Sez. 3, 16/11/2000, n. 14873).
      Come dicevamo, questo principio vale anche ambito fallimentare, dove già l'art. 103 l.f. (ugualmente all'attuale art. 210 ccii) lo prevedeva. Invero, è stato affermato che "In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 l.fall., l'onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 621 c.p.c., che sebbene si riferisca espressamente soltanto alla prova per testimoni, trova applicazione anche alla prova presuntiva, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 c.c." (Cass. Sez. 1, 18/08/2017, n. 20191).
      Traendo le fila del discorso, stando alle ragioni che hanno indotto il giudice ad autorizzare la vendita prima dell'applicazione del programma di liquidazione, se la domanda del rivendicante dovesse apparire, allo stato, infondata, a nostro avviso occorre procedere comunque alla vendita. Questo modus operandi si giustifica ancora di più se il rivendicante non abbia richiesto la sospensione della vendita del bene rivendicato, a norma dell'art. 201, comma 7, c.c.i.i., il quale espressamente prevede che "Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda".
      Se poi all'esito della conclusione del procedimento di verifica dello stato passivo il comodato risultasse provato, il rivendicante ha diritto ad ottenere il controvalore del cespite, come stabilito dal citato art. 210.