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Liquidazione controllata - procedura familiare - decesso indebitato

  • Roberto Tosa

    Prato
    18/12/2024 18:33

    Liquidazione controllata - procedura familiare - decesso indebitato

    Sono liquidatore nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e segg. CCII. Trattasi di una procedura familiare nella quale sono coinvolti due coniugi (non vi sono figli). L'attivo ed il passivo dei due coniugi sono, di fatto, collegati nel senso che (i) i beni sono in comunione e (ii) la massa passiva è pressoché la medesima per entrambi.

    Dopo l'apertura della liquidazione controllata, si è verificato il decesso di uno dei coniugi indebitati. Ai sensi dell'art. 35 CCII «Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata ...., questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato».

    Nel caso di specie, l'unico erede è il marito (indebitato) anch'esso coinvolto nella medesima procedura di liquidazione controllata.

    Riterrei che:

    a) con l'avvio della procedura il debitore è privato della disponibilità ("segregazione") del patrimonio la cui amministrazione viene devoluta ad un organo terzo, il liquidatore, affinché si occupi della sua liquidazione e della distribuzione del ricavato ai creditori secondo i principi che regolano la materia concorsuale (art. 275, comma 2 CCII).

    b) il coniuge (unico erede) non abbia i poteri per poter decidere se accettare o meno la predetta eredità in quanto sottoposto a liquidazione controllata. Anche se non disciplinata nella liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 132 CCII che tuttavia disciplina l'integrazione dei poteri del curatore nell'ambito della liquidazione giudiziale), l'eventuale accettazione dell'eredità sia rimessa alla decisione del liquidatore previa autorizzazione del G.D..

    c) non vi sia convenienza a rinunciare all'eredità (oppure accettare con beneficio di inventario attesi i costi legati a tale procedura) poiché gli effetti positivi dell'eventuale esdebitazione che potrà essere riconosciuta al defunto al termine dell'attività di liquidazione si possono ripercuotere anche nei confronti degli eredi. Tra l'altro, rinunciare all'eredità significherebbe rinunciare a liquidare l'attivo in comunione con il coniuge e, quindi, destinare il suddetto ricavato ai creditori "comuni".

    d) in caso di accettazione, la procedura prosegue nei confronti dell'erede (ovvero il marito) senza necessità, anche se sottoposto a liquidazione controllata, di un curatore dell'eredità giacente (oppure nel caso di specie la nomina è necessaria potendosi creare un eventuale conflitto?).

    Grazie in anticipo per il costruttivo confronto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/12/2024 20:41

      RE: Liquidazione controllata - procedura familiare - decesso indebitato

      Partiamo dalla considerazione che lei fa sub a), che è del tutto corretta e condivisibile per vedere cosa accade a seguito di tale giusta premessa.
      Questa situazione rende irrilevante sotto il profilo sostanziale chi debba procedere all'accettazione dell'eredità della defunta dato che i beni sono già acquisiti all'attivo della procedura, per cui la loro destinazione è segnata; l'art. 35 c.c.i.i., , come già l'art. 12 l. fall., nel dire che la procedura continua nei confronti dell'erede , anche se hanno accettato con beneficio di inventario, intende individuare chi è l'interlocutore del curatore o del liquidatore, a chi debbono essere fatte le comunicazioni che vanno fatte all'amministrato, chi può ex parte debitoris impugnare i provvedimenti e così via. E' chiaro allora che non può essere lei ad accettare l'eredità, come se si trattasse di una eredità pervenuta all'amministrato in corso di procedura, per cui a questo punto le alternative sono due: o si ammette che trattandosi di eredità di un soggetto già ammesso alla procedura e i cui beni già fanno parte dell'attivo della stessa, il coniuge superstite, unico erede, possa accettare l'eredità, ovviamente con beneficio di inventario, al solo fine indicato dall'art. 35, oppure il coniuge superstite rinuncia all'eredità (ammesso che possa farlo per non essere nel possesso dei beni) e si apre una procedura di eredità giacente con la nomina di un curatore, che avrebbe anche lui la sola funzione di cui all'art. 35. La rinuncia, infatti, non "significherebbe rinunciare a liquidare l'attivo in comunione con il coniuge e, quindi, destinare il suddetto ricavato ai creditori comuni" perché come detto i beni della defunta sono già stati acquisiti all'attivo della procedura e, pertanto, destinati alla soddisfazione dei creditori; per questo l'art. 35 stabilisce che la procedura continua nei confronti dell'erede e l'art. 36 nei confronti de curatore dell'eredità giacente in mancanza di eredi. Egualmente la rinuncia non incide sulla esdebitazione del marito superstite in quanto questo effetto a lui deriva dall'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Tosa

        Prato
        19/12/2024 11:41

        RE: RE: Liquidazione controllata - procedura familiare - decesso indebitato

        Grazie per la celere risposta. Ad integrazione del punto sub) a preciso che l'indebitata era titolare anche di un reddito da pensione. Qualora il marito dovesse accettare l'eredità (ancorchè con beneficio d'inventario) riterrei che abbia diritto a percepire la pensione di reversibilità. Se questa ricostruzione è corretta, il liquidatore dovrebbe fare istanza al G.D. per determinare la quota di reddito del marito da destinare alla procedura ex art. 268 comma 4 CCII tenuto conto che, a seguito di ciò, il reddito del marito non sarebbe composto solo della propria pensione ma anche di quella di reversibiltà della coniuge defunta.
        Per quanto riguarda la rinuncia, in effetti, credo non sussistono i presupposti tenuto conto che l'immobile è in comproprietà e già acquisito alla procedura.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/12/2024 20:09

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - procedura familiare - decesso indebitato

          Corretto quanto esposto circa l'accettazione e la pensione di reversibilità
          Zucchetti SG Srl