Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione controllata e comunione dei beni

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    02/09/2024 12:24

    liquidazione controllata e comunione dei beni

    risulta un soggetto sovraindebitato unicamente con cartelle esattoriali. L'agente della riscossione ha iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà, immobile posseduto al 50% con il coniuge acquistato in regime di comunione dei beni, tuttora vigente e precedente all'iscrizione ipotecaria.
    Ovviamente, in caso di liquidazione, andrebbe liquidato l'intero immobile, oltre ad altri eventuali cespiti di interesse per la procedura, ma con l'assenso del coniuge non coinvolto dai debiti dell'altro. In assenza di questo assenso, sarebbe possibile liquidare la metà del bene ipotecato (sul 50% di proprietà del debitore), con di fatto nullo interesse per i potenziali acquirenti e quindi per la procedura.
    In alternativa i coniugi potrebbero decidere di vendere l'immobile, liquidando il creditore ipotecario (il valore del 50% di detto immobile è inferiore al debito per il quale è stata iscritta ipoteca), e tenendo per la famiglia la somma derivante dalla liquidazione della parte di immobile del coniuge non indebitato. Ecco la domanda: non sono sicuro che questa alternativa sia effettivamente praticabile data la comunione dei beni dei coniugi dell'immobile e data l'iscrizione ipotecaria. Chiedo lumi su questo.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2024 19:58

      RE: liquidazione controllata e comunione dei beni

      Considerato che i debiti sono tutti di natura fiscale, l'operazione di cui lei parla, che prescinderebbe dal ricorso a duna procedura concorsuale, potrebbe essere fattibile, ma è chiaro che per essa è necessario un accordo con l'AE che, avendo ip9oteca sull'intero imm9obile, difficilmente si accontenterà che la metà del ricavato dalla vendita dello steso sia attribuito al coniuge e comun que sarebbe necessario il consenso del creditore ipotecario per la cancellazione dell'ipoteca, indispensabile per l'acquisto.
      Se, invece si ricorre ad una procedura concorsuale, pensiamo probabilmente alla liquidazione controllata, diventa necessario approfondire, in primo luogo se la procedura scelta produce lo scioglimento della comunione legale dato che questo effetto è collegato dall'art. 191 c.c. al solo fallimento e ora alla liquidazione giudiziale. Se infatti la comunione legale si scioglie, si realizza una comune comproprietà tra marito e moglie con tutte le conseguenze relative; se non si scioglie diventa fondamentale stabilire la causa delle obbligazioni per capire se di esse risponde il bene in comunione legale ai sensi dell'art.186 c.c., essendo evidente che, a seconda della risposta che si dà a questo quesito le conseguenze, specie per quanto riguarda i diritti del coniuge in bonis, cambiano.
      In ogni caso, alla luce delle conoscenze attuali che abbiamo della vicenda, ci sembra difficile che lei possa vendere l'intero immobile senza il consenso del coniuge in comunione di beni o comproprietario.
      Zucchetti SG srl