Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
notifica da parte del liquidatore
-
Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)13/09/2024 08:17notifica da parte del liquidatore
sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata. Il Giudice ha disposto la notifica della sentenza di apertura a debitore e creditore. A mio parere, in qualità di liquidatore, non potrei notificare a mezzo pec la sentenza in proprio quale avvocato, dato che solo l'avvocato con procura può notificare in proprio ai sensi dell'art. 1 l. 53/1994. Dovrei quindi notificare in cartaceo anche se tutti i creditori hanno domicilio digitale?
Antonio Ferretti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/09/2024 19:26RE: notifica da parte del liquidatore
L'art. 270 comma 4 c.c.i.i. parla di notifica al debitore, ai creditori e terzi e l'art. 272, comma 1 ribadisce che ai creditori va notificata la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, per cui pare inevitabile ritenere che, nel caso, il termine notifica sia stato utilizzato nel senso tecnico, tanto più che, sempre nel comma 1 dell'art. 272, si chiarisce che al liquidatore la sentenza è comunicata. Se si segue questa impostazione le conseguenze sono quelle da lei indicate. Tuttavia, benchè la lettera della legge non lasci molto spazio ad interpretazioni diverse, si potrebbe dire che le norme intendano fare riferimento ad una comunicazione e non ad una vera e propria notifica a somiglianza della comunicazione di cui all'art. 200 nella liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di avvertire i creditori e i terzi aventi diritto dell'apertura della procedura e della possibilità di presentare una domanda di insinuazione, sicchè potrebbe essere sufficiente la comunicazione via Pec,; del resto se i creditori avvertiti con la comunicazione presentano domanda di insinuazione il problema è risolto,; se rimangono inerti si potrà pensare ad una notifica sanatoria.
Al debitore, invece, va effettuata la notifica, cui deve provvedere il liquidatore dal momento che nella sentenza questo compito è stato a lui attribuito, ricorrendo ai nomarli strumenti di notifica tramite uff. giud.
Zucchetti SG srl-
Paola Luciana Traverso
Serravalle Scirivia (AL)03/02/2025 19:21RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Buonasera
mi inserisco in questa conversazione per un utleriore chiarimento, sono stata nominata a mia volta liquidatore in quanto ero gestore della crisi da sovraindebitamento per una liquidazione controllata, sono commercialista e non avvocato, il Giudice nella sentenza di apertura della liquidazione chiede la notifica al debitore e ai creditori, precisando che se il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via pec o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziari, essendo commercialista non posso fare la notifica in proprio, pertanto devo per forza fare la notifica tramite ufficiale giudiziario corretto? tra i creditori vi è agenzia entrate riscossione, ica e intesa san paolo anche per loro devo fare notifica tramite ufficiale giudiziario? ed è sufficiente mandare la notifica alla sede o agenzia dove risiede il debitore? è la prima volta e ho dei dubbi su come muovermi. Inoltre la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario è soggetta a costi oppure essendo inserita dal Giudice in sentenza in base al richiamo della normativa le notifiche dovrebbero essere a carico dell'erario e non a pagamento? Infine, essendoci pareri contrastanti chiedo conferma, essendo iscritta solo all'albo dei gestori da sovraindebitamento e non anche in base al decreto del 2019 come gestore della crisi d'impresa posso fare il liquidatore? grazie per la Vostra disponibilità
Paola Traverso-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/02/2025 20:14RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Si, a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è riconosciuta solo agli avvocati la possibilità di effettuare in proprio notifiche di atti giudiziari sia in formato analogico (mediante il servizio postale) che telematica (mediante la posta elettronica certificata); ed infatti, con la riforma Cartabia è stato modificato l'art. 137 cpc che, ora al comma 2 prevede che "l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi", e al comma 6 che l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. Deve quindi rivolgersi allgli Uff. Giud. Cosa he può fare anche dsirettamente (senza cioè l'intermediazione di un legale) in quanto a ciò autorizzato dal provvedimento del tribunale. Poiché, a norma del comma 4 dell'art. 270 c.c.i.i., la notifica va effettuata a tutti i creditori, come ribadito dal tribunale, la stessa va eseguita anche agli enti da lei indicati, se creditori.
Alle società e enti giuridici la notifica va effettuata presso la sede legale, anche se qualche giurisprudenza ammette anche la notifica presso la sede locale ma solo se questa è da considerare come sede effettiva, non coincidente con quella legale.
Previa attestazione del giudice delegato della mancanza di fondi della procedura, le spese della notifica possono essere prenotate a debito o anticipate dall'erario.
L'art. 358, comma 1, dispone che "Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 …." Quest'ultimo inciso, sebbene , il d.lgs n. 136/2024, nel riscrivere l'art. 356, ha avvicinato di molto le regole in esso contenute per l'iscrizione e l'aggiornamento a quelle di cui all'art. 5 del DM 202/2014, chiarisce che un professionista non iscritto nell'elenco di cui all'art. 356 non può essere nominato liquidatore di una liquidazione controllata.
Zucchetti SG srl-
Paola Luciana Traverso
Serravalle Scirivia (AL)06/02/2025 13:55RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Buongiorno
ringrazio per la risposta,
chiedo ancora un chiarimento, avevo fatto presente in un'integrazione, che sono iscritta solo nell'elenco dei gestori per la crisi da sovraindebitamento e non anche nell'elenco di cui all'art. 356,
il Giudice mi ha comunque nominata indicando nella sentenza che sono munita dei requisiti di Legge, nel mentre la Cancelleria mi ha invitata a depositare l'accettazione dell'incarico, cosa che ho fatto, a questo punto è il caso che rimetta l'incarico? oppure che faccia nuovamente presente al Giudice?
in una sentenza di Venezia (mi pare) il Giudice aveva comunque confermato come liquidatore un gestore non iscritto all'elenco di cui all'art. 356.
Grazie ancora
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2025 20:17RE: RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Sarebbe opportuno far presente al giudice la sua situazione, lasciando a lui la decisione se ritiene di confermarla o sostituirla, in modo da non poter essere oggetto di critiche qualora in futuro un creditore o altri sollevasse l'obiezione della sua non abilitazione all'incarico.
Zucchetti SG srl-
Paola Luciana Traverso
Serravalle Scirivia (AL)07/02/2025 16:20RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Grazie ancora per i chiarimenti, per completezza del confronto riporto che ho fatto presente al mio referente dell'Occ del problema, il quale mi ha riferito che posso svolgere l'incarico in quanto viene nominato liquidatore il gestore che ha seguito la pratica dall'inizio, ho anche trovato un articolo di Eutekne che dice :" Sicché, sulla scorta di quanto statuito dal legislatore delegato, per effetto della modifica normativa, da un lato, non sarà più necessario allegare un "giustificato motivo" per nominare, quale liquidatore, un soggetto diverso dal gestore della crisi che ha assistito il debitore ex art. 269 del CCII nella fase prodromica all'apertura della liquidazione controllata, e, dall'altro, non occorrerà più che detto professionista sia al contempo iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014 e all'albo di cui all'art. 356 del CCII."
grazie ancora per il confronto, per i Vostri chiarimenti e per l'aiuto, indispensabili per lo svolgimento del lavoro
buona giornata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2025 16:39RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Va bene così, anche se ci permettiamo di dubitare della bontà della soluzione da lei riportata, dato che l'alternativa posta dall'art. 270, comma 2, lett.a) induce a ritenere che la conferma del precedente OCC e quindi del gestore incaricato presuppone l'esistenza dei requisiti di legge per la nomina a liquidatore, ma è una opinione come un'altra.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
-
-
Gaetano Ricci
brescia06/02/2025 10:44RE: notifica da parte del liquidatore
Buongiorno,
a seguito di istanza di esdebitazione, nel relativo procedimento sono stato onerato di notificare ricorso e decreto di fissazione udienza, essendo stato liquidatore della procedura.
I dubbi sono due:
Trattandosi di notifica devo ricorrere all'UNEP, anche se sono avvocato, in quanto nel caso di specie sto agendo come liquidatore?
Dal momento che nella liquidazione del patrimonio si era insinuata AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per molteplici enti, la notifica andrà fatta solo all'ente riscossore o ai singoli enti creditori?
Grazie-
Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)06/02/2025 11:15RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Buongiorno Collega, a mio parere non sarebbe possibile ricorrere alla notifica in proprio quale liquidatore, in quanto questa è ammissibile solo per "L'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile" (art. 1 l.5371994), e nella procedura in cui siamo liquidatori non c'è alcun mandato del cliente.
Antonio Ferretti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/02/2025 12:25RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Personalmente siamo di parere diverso, perché riteniamo che, nel caso, essendo il liquidatore un avvocato la procura è sostituita dalla disposizione del giudice che gli ha dato il compito della notifica.
È ovvio che, trattandosi della nostra interpretazione, volendo utilizzare il massimo della prudenza si potrà comunque seguire la strada "ordinaria", che certo non è preclusa agli avvocati.
Per quanto riguarda la seconda domanda, creditore ammesso al passivo è l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quindi riteniamo sia (solo) a lei che debba essere effettuata la notifica.-
Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)11/02/2025 08:06RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Riguardo al problema della notifica in proprio, uno dei due GD di Reggio Emilia aveva emesso provvedimento con il quale negava la possibilità di eseguirla da parte dei liquidatori avvocati proprio per mancanza di procura, dando una interpretazione letterale della normativa -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/02/2025 15:32RE: RE: RE: RE: RE: notifica da parte del liquidatore
Ringraziamo il collega per l'informazione, e quello che avevamo proposto come il "massimo della prudenza" a questo punto diventa una indicazione da tenere bene in considerazione.
Come spesso ripetiamo, lo scopo di questo Forum è proprio condividere non solo dubbi ma anche esperienze e, quando possibile soluzioni.
-
-
-
-
-