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CESSIONE CREDITO BANCARIO - L. 3/2012

  • Tomaso Lissia

    olbia (SS)
    02/09/2019 17:22

    CESSIONE CREDITO BANCARIO - L. 3/2012

    Buongiorno,
    è corretta la notifica della proposta di accordo ex L. 3/2012 al soggetto incaricato da una banca per il recupero e riscossione del credito, oppure è necessario procedere direttamente con la notifica al reale titolare del credito?
    L'eventuale notifica al secondo soggetto, comunque gravato di un generale dovere di rendicontazione al titolare del credito, rende comunque valido l'operato dell'OCC?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 20:34

      RE: CESSIONE CREDITO BANCARIO - L. 3/2012


      Dipende dai poteri dati al soggetto incaricato del recupero e riscossione del credito; se questi ha ricevuto solo tale mandato ed è privo di poteri rappresentativi della banca, la comunicazione di cui all'art. 10 l. n. 3 del 2012 va fatta al titolare del credito, tanto più che la norma citata precisa che la comunicazione va fatta ai creditori presso la residenza o la sede legale. A nostro avviso, se si versa in questa situazione, è preferibile ripetere la comunicazione alla banca, a nulla rilevando che l'addetto alla riscossone abbia un obbligo di rendicontazione, che evidentemente attiene all'andamento e all'esito della riscossione.
      Zucchetti SG srl