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SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE: DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE ALLA PROCEDURA

  • Michele Cattaneo

    BRESCIA
    15/03/2023 17:03

    SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE: DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE ALLA PROCEDURA

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporVi alcune questioni in merito ad una procedura di sovraindebitamento familiare, a cui verrà applicata la disciplina del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
    1) Due coniugi conviventi hanno richiesto di accedere alla procedura di sovraindebitamento, al fine di ottenere l'esdebitazione. In tal caso non vi è dubbio che possano accedere alla procedura familiare, in quanto il debito ha origine comune. Nell'abitazione dei coniugi, vive anche un figlio, maggiorenne, con proprio reddito e relative spese. Quest'ultimo ha spese proprie a cui, apparentemente, non riesce a far fronte senza l'aiuto dei genitori e non ha alcun collegamento con i debiti contratti da quest'ultimi. Ferma restando la possibilità per i coniugi di accedere alla procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, è necessario prendere in considerazione anche la massa attiva e passiva del figlio solo per il fatto che convive nella medesima abitazione dei genitori?
    2) Alla procedura di sovraindebitamento di cui al punto 1), parteciperà anche un altro figlio, che condivide il debito comune dei genitori. Lo stesso convive con la compagna nell'abitazione di quest'ultima e sostiene parzialmente le spese delle utenze e della rata del mutuo intestato alla compagna, in quanto la stessa lavorando part-time non riesce da sola a farvi fronte.
    La domanda è la seguente: il sovraindebitato può concorrere unicamente al pagamento delle spese delle quali beneficia direttamente (quali ad esempio le utenze nei limiti del proprio godimento dell'immobile) o nel conteggio delle spese che determineranno la somma che il sovraindebitato verserà alla procedura, dovranno essere considerate anche tutte le spese che la convivente sostiene? Quanto precede perché, nel caso di specie, le spese della compagna per esigenze personali sono eccedenti rispetto al suo reddito. Di conseguenza, mi domando se sia necessario prendere in considerazione la massa attiva e passiva della compagna nonostante le spese della stessa superino il suo guadagno.

    Alla luce delle due situazioni prospettate, i redditi dei soggetti non sovraindebitati risultano inferiori rispetto alle relative spese. In tali casi, considerare anche i redditi e le spese dei soggetti non sovraindebitati, avrebbe l'effetto di ridurre le somme a disposizione dei creditori dei soggetti sovraindebitati, in quanto quest'ultimi – di fatto – anziché pagare i loro creditori si farebbero carico anche dei debiti dei familiari conviventi non sovraindebitati. A mio parere, il calcolo delle somme da corrispondere alla procedura dovrebbe tenere conto delle sole entrate e spese del sovraindebitato, con l'eventuale aggiunta di una quota delle spese che, pur essendo formalmente intestate ad altro soggetto, generino un beneficio diretto per il sovraindebitato (es. pagamento utenze, ove convivente con il proprietario dell'immobile). Con riferimento a tali spese, come si considera il caso particolare del pagamento della rata del mutuo relativo ad immobile di proprietà della convivente del sovraindebitato (che risulta un'uscita simile ad un canone di locazione, ma rappresenta un investimento)?
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2023 18:29

      RE: SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE: DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE ALLA PROCEDURA

      Sul punto 1, il figlio che non è coinvolto nell'indebitamento dei genitori rimane estraneo alla procedura familiare per cui non è necessario prendere in considerazione anche la massa attiva e passiva di costui. L'art. 66 non prevede che l'accesso alla procedura di sovraindebitamento familiare si estenda a tutti i membri conviventi della famiglia, ma offre la possibilità ai membri della stessa famiglia che potrebbero proporre ciascuno una procedura di farlo cumulativamente.
      Quanto al punto 2, il figlio non convivente può essere coinvolto nella procedura familiare in quanto, come lei dice, il suo sovraindebitamento ha una origine comune con quella dei genitori e tanto è sufficiente a presentare una unica domanda anche se il familiare non è convivente.
      Lei non ci dice, invece, a quale procedura intende accedere il nucleo familiare; ad ogni modo, sia esso la ristrutturazione del piano dl consumatore che il concordato minore, sono i debitori che formulano una proposta indicando cosa intendono offrire ai creditori e con quali modalità e a dover corredare la domanda con l'indicazione dei loro stipendi, salari pensioni e altre entrate del nucleo familiare e di quanto occorre al mantenimento della propria famiglia, allo scopo di determinare la parte di queste entrate che possono essere messe a disposizione dei creditori e quella necessaria alle esigenze del mantenimento personale e sella propria famiglia. Tra queste rientra la spesa che il figlio sostiene nell'ambito della sua famiglia per contribuzione alle utenze della casa di abitazione come, riteniamo, la quota del mutuo che contribuisce a pagare per l'acquisto della casa di abitazione in quanto, benchè la tale immobile sia di proprietà della sua compagna, egli vive nello stesso e partecipa alle spese di manutenzione.
      Zucchetti SG srl