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liquidazione controllata - insinuazione al passivo

  • Katiuscia Pani

    Iglesias (CI)
    11/12/2025 17:01

    liquidazione controllata - insinuazione al passivo

    Buonasera,
    in riferimento all'oggetto, vorrei conoscere la vostra opinione circa questo caso: il debitore per cui è stata aperta la liquidazione controllata, ha debiti verso l'agenzia delle entrate non ancora iscritti a ruolo, e non ancora contestati da avvisi di pagamento. Ho notificato sia la vircolarizzaizone del credito e sia la sentenza di apertura della liquidazione dove questi debiti sono presenti, in quanto rilevati dal cassetto fiscale. L'agenzia non risponde e non si insinua al passivo.
    Allo scadere del termine delle insinuazioni, dovrei escluderla e trattare il credito alla stregua degli altri. Vorrei sapere se vi sono dei rilievi a questo ragionamento .
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/12/2025 09:25

      RE: liquidazione controllata - insinuazione al passivo

      A norma dell'art. 270 comma 2 let. d) il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3".
      Se il termine indicato decorre senza che l'istanza di insinuazione sia depositata, l'art. 273 comma 5 dispone che le domande di insinuazione al passivo possono essere depositate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione", e "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".
      Se dunque un creditore, ricevuta la comunicazione di apertura della liquidazione controllata, non si insinua tempestivamente al passivo, il liquidatore si limiterà a non tenerne conto nello stato passivo che egli deve elaborare ai sensi dell'art. 273 comma 1.