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Esdebitazione legge 3/2012

  • Daniela Parisi

    TRENTO
    29/10/2025 20:52

    Esdebitazione legge 3/2012

    AL termine della procedura di liquidazione controllata effettuata seguendo gli articoli della legge 3/2012 devo procedere entro un anno dal decreto di chiusura alla richiesta di esdebitazione. Secondo l'art. 14 -terdecies è il debitore presenta istanza di esdebitazione.
    Come va presentata l'istanza secondo la legge 3/2012? Va depositata per il tramite di un avvocato o puà farla direttamente il professionista facente funzione di gestore per conto del debitore? All'istanza va presentata una relazione da parte del professionista che richiami quanto evidenziato nell'art. 14 terdecies?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/11/2025 08:31

      RE: Esdebitazione legge 3/2012

      A differenza di quanto prevede il codice della crisi, il quale all'art. 276 dispone che il liquidatore, unitamente all'istanza di chiusura, "deposita una relazione nella quale atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione", l'art. 14-novies l. 3/2012 nulla dispone in proposito.
      E' allora evidente che il liquidatore potrà essere chiamato a riferire, nel corso del procedimento, in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui all'art. 14- terdecies.
      Quanto alla difesa tecnica, va osservato che:
      non è prevista, come per la esdebitazione del debitore incapiente, che la domanda sia presentata tramite un OCC;
      il procedimento, sotto il profilo strutturale, è di tipo camerale (nel senso che si svolge secondo il modello delineato negli artt. 737 ss. c.p.c.165), mentre, sotto il profilo funzionale, ha natura contenziosa (incide sulle posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, che assumono la veste di contraddittori necessari);
      la domanda apre un nuovo procedimento, che richiede una iscrizione a ruolo (telematica).
      Sulla scorta di questi elementi si potrebbe affermare che la difesa tecnica è allora necessaria.
      Non mancano tuttavia opinioni diverse, che in ottica di favore del debitore, e considerando che la norma nulla dispone in proposito, ritengono ammissibile anche la domanda presentata personalmente dal debitore (è questo il ragionamento che a proposito della esdebitazione del fallito ha svolto Trib. Roma 5.5.2009).