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Esdebitazione debitore incapiente e relazioni annuali art. 283 comma 1 e 2 CCII

  • Daniela Parisi

    TRENTO
    02/12/2025 20:30

    Esdebitazione debitore incapiente e relazioni annuali art. 283 comma 1 e 2 CCII

    Buongiorno in una procedura di esdebitazione il giudice "onera la debitrice di rendere con cadenza annuale la dichiarazioni di eventuali soppravvenienze reddituali e patrimoniali rilevanti ai sensi del comma 1 e 2 art. 283 CCII mandando all'OCC di vigilare sull'adempimento e i segnalarne al giudice l'eventuale violazione e di compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dall'art.283 CCII ; se all'esito delle verifiche compiute l'OCC riscontra l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori lo segnalerà al giudice....

    Ne segue che, se il gestore della crisi non rileva nessuna utilità ulteriore sia reddituale che patrimoniale, non effettuerà nessuna comunicazione al giudice. E' corretto?
    Il giudice inoltre ha riconosciuto come spese mensile € 1.400,00 come da relazione del gestore con uno stipendio medio di € 1.650,00. Se lo stipendio netto aumentasse ad € 1.850 la differenza tra 1.850 e 1.650 è da considerarsi come utilità ulteriore?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/12/2025 08:53

      RE: Esdebitazione debitore incapiente e relazioni annuali art. 283 comma 1 e 2 CCII

      È noto che comma 7 dell'art. 283 dispone che "Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2".
      Il comma 9 aggiunge che "L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità".
      Come si vede, dopo la chiusura della procedura continuano ad essere impegnati sua il debitore (in via eventuale) che necessariamente l'OCC.
      Il primo deve rendere la dichiarazione, circa la sussistenza di utilità rilevanti, solo se esse sopraggiungono.
      Il secondo è impegnato in una attività di:
      • vigilanza sulla dichiarazione annuale che il debitore deve presentargli;
      • accertamento sula esistenza di utilità ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi primo e secondo.
      A queste due attività del gestore, che potremmo definire "necessarie", se ne accompagnano due ulteriori, di carattere eventuale, e che attengo alla:
      • comunicazione ai creditori di utilità sopravvenute, previa autorizzazione del giudice;
      • segnalazione al giudice della omissione della dichiarazione (che deve essere presentata solo se positiva) ai fini della revoca del beneficio ai sensi del comma 7 del medesimo art. 283.
      Come si vede, la comunicazione al giudice va fatta solo se positiva, solo cioè se sopraggiungono utilità capaci di consentire ai creditori l'intrapresa di azioni esecutive. Detto questo, nel caso di specie siamo abbastanza a limite, poiché l'utilità ulteriore derivante dall'aumento dello stipendio è davvero minima. In ogni caso noi riteniamo che la comunicazione va da compiuta. Saranno poi i creditori (se il giudice autorizza che sia data loro comunicazione dell'aumento del reddito) a valutare se agire o meno.