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modifica al piano di ristrutturazione debito del consumatore

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    13/01/2025 13:32

    modifica al piano di ristrutturazione debito del consumatore

    Buongiorno,
    ho presentato la proposta di accordo di ristrutturazione del debito di una persona fisica e ottenuto dal giudice l'ammissibilità del ricorso e l'ordine di comunicare il piano ai creditori. Alcuni creditori nei termini hanno presentato osservazioni, precisando di aver ulteriormente definito il credito nei loro confronti a seguito di verifiche straordinarie (agenzia entrate per mancati versamenti da 730). Ora devo integrare il piano inserendo i nuovi debiti. Il debitore mi chiede di modificare il piano e di ridurre l'importo della rata di pagamento proposta giustificandola con il fatto che deve sostenere ulteriori pagamenti per rate relative a piani di rateizzazione nel frattempo richiesti (e non inseriti nella proposta) e che pertanto avrebbe difficoltà a sostenere la regolarità nei pagamenti del piano.
    Io ho delle perplessità in merito sia alla opportunità che alla effettiva possibilità di effettuare tale modifica.
    La norma art. 70 c. 6 recita: Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie". Si può ritenere che vi rientrino anche le modifiche citate? Inoltre cosa si intende per l'Occ sentito il debitore... propone le modifiche che ritiene necessarie?
    Grazie in anticipo per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2025 18:00

      RE: modifica al piano di ristrutturazione debito del consumatore

      Lei giustamente richiama l'art. 70 comma 6 c.c.i.i., posto che il tribunale ha già ritenuta la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del piano del consumatore, ne ha disposto la comunicazione ai crediti e alcuni di questi nel termine di cui al comma 3 hanno proposto osservazioni. A seguito di queste, constatato che il monte debiti è aumentato, il piano precedente non è più idoneo e fattibile e quindi va modificato; a norma del comma 6, è l'OCC (il gestore incaricato) a dover proporre al tribunale le modifiche che lui ritiene necessaria alla luce della mutata situazione, e, per prendere questa iniziativa deve sentire previamente il debitore. Costui, in questo meccanismo, espone la sua situazione e ne discute con l'OCC, ma, da come è formulata la norma, l'opinione del debitore non è vincolante per l'OCC, perché è lui che deve valutare quali modifiche sono necessarie e sulla quali poi il tribunale deciderà al fine di omologare il piano ed effettuare il test di convenienza per i creditori opponenti, di cui al comma 7.
      Zucchetti SG srl
      • Letizia Ampollini

        Fiorenzuola d'Arda (PC)
        20/01/2025 22:41

        RE: RE: modifica al piano di ristrutturazione debito del consumatore

        Non capisco quali siano le modifiche che il Gestore può valutare come necessarie, posto che non può suppongo, agire sull'importo delle rate, né in aumento, né in diminuzione. Le mie perplessità nascono dal fatto che il debitore vuole abbassare la rata proposta inizialmente e il numero di rate. Ovviamente in questo modo l'importo complessivo che offre ai creditori diminuisce rispetto alla precedente proposta. Non credo sia fattibile ma come mi devo comportare? Presento una istanza al Giudice dicendo che il debitore non ha più intenzione di proseguire nel piano inizialmente proposto o devo seguire le richieste del debitore e presentare la proposta del debitore al Giudice ben sapendo che non sarà da questi sicuramente accettata?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/01/2025 16:08

          RE: RE: RE: modifica al piano di ristrutturazione debito del consumatore

          Il dato di partenza è che la situazione sulla quale era stato formulato il precedente piano non è più realizzabile perché il monte dei debiti è aumentato, per cui è evidente che il piano originario deve essere modificato con conseguente abbassamento della percentuale spettante ai creditori, in modo da rendere fattibile il piano in considerazione dei nuovi debiti appurati. Come abbiamo detto a conclusione della precedente risposta, "da come è formulata la norma, l'opinione del debitore non è vincolante per l'OCC, perché è lui che deve valutare quali modifiche sono necessarie e sulla quali poi il tribunale deciderà al fine di omologare il piano ed effettuare il test di convenienza per i creditori opponenti, di cui al comma 7". Test di convenienza che, poichè l'alternativa alla ristrutturazione fatta dal consumatore è costituita dall'apertura della liquidazione controllata, richiede che si valuti se attraverso il piano i creditori opponenti, o più in generale i creditori, vengono soddisfatti in misura maggiore o minore che aprendo una liquidazione controllata.
          E' lei, quindi, che, sentito il debitore e preferibilmente d'accordo con lui, deve apportare al precedente piano le opportune modifiche in modo da predisporre un piano realizzabile e che sia più conveniente per i creditori che l'apertura della liquidazione controllata, illustrando adeguatamente le scelte fatte. Il debitore, col quale deve interloquire, se non d'accordo, potrebbe ritirare il piano e rinunciare alla procedura.
          Zucchetti SG srl