Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

  • Elena De Iuliis

    verona
    18/11/2021 18:04

    Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

    Buongiorno, nell'ambito di una liquidazione del patrimonio di cui sono liquidatore, il creditore ipotecario si insinua chiedendo l'ammissione, col privilegio ipotecario, del credito portato da d.i. esecutivo ma privo di 647 (sulla base del quale è stata iscritta più anni fa l'ipoteca); sul punto ho trovato una sola ordinanza del Tribunale di Firenze (ordinanza 12.06.20) che non ritiene applicabile la normativa fallimentare nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento per quanto attiene all'opponibilità del decreto ingiuntivo privo di 647 cpc e per l'effetto statuisce l'opponibilità nella liquidazione del patrimonio del d.i. privo di tale esecutività. Vi risultano sul punto altri precedenti in tal senso o contrari?
    Grazie
    ED
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2021 20:21

      RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

      Anche a noi non risultano altri precedenti oltre quello del Tribunale di Firenze da lei citato.
      Noi in una risposta del 16/07/2018, ad una domanda analoga a quella dalei oggi formulata, eravamo stati di diverso avviso ed avevamo testualmente scritto:
      "RE: Liquidazione del patrimonio - formazione stato passivo - ammissione in chirografo
      La soluzione data dalla giurisprudenza al trattamento del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc al momento della dichiarazione di fallimento è basata sulla considerazione che il ricorso per decreto ingiuntivo è l'atto introduttivo di giudizio di cognizione, che si traduce, immediatamente, nel decreto monitorio, rispetto al quale l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio pieno e si prosegue il giudizio di primo grado già iniziato (con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti); per cui, per quanto qui interessa, il fallimento dichiarato in pendenza del termine per proporre opposizione allo stesso o in pendenza dell'opposizione stessa è equiparabile all'ipotesi del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado (e non a quella del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui è applicabile il n. 3 del comma secondo dell'art. 96) che non può più essere portato a termine qualora il creditore intenda perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e, pertanto, va dichiarato improcedibile.
      Il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, che sta alla base di tale costruzione, è applicabile anche nella procedura di liquidazione patrimoniale di cui all'art. 14ter legge n. 3 del 2012?
      Questa legge non contiene una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 l.f, per la quale "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge" e presenta alcune ambiguità in ordine alla permanenza della legittimazione del debitore, tuttavia, a nostro avviso, poiché contempla e regola un procedimento per l'accertamento del passivo è da ritenere che questo sia lo strumento unico da utilizzare da parte dei creditori per partecipare alla distribuzione dei beni del debitore, che comunque subisce uno spossessamento.
      Se è così, come noi crediamo, il creditore che disponga di un decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell'apertura della procedura, in primo luogo, non può avvalersi di tale titolo, che come se non esistesse, per dimostrare il proprio credito; inoltre, una volta che abbia fornito in altro mofo la prova della sua pretesa creditoria, non può chiedere il rimborso delle spese della procedura monitoria e non può avvalersi dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo".
      Questa interpretazione, a nostro avviso, supera le considerazioni su cui si fonda la tesi del tribunale fiorentino, alcune delle quali (ad esempio quelle circa i poteri processuali del liquidatore9 hanno perso consistenza dopo l'intervento modificatore del d.l. 28.10.2020. n. 137, convertito nella l. n. 178 del 2020, che ha anticipato alcune delle disposizioni del codice della crisi, nel quale lo stesso tribunale di Firenze dà atto che la questione trova diversa soluzione.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Borin

        NOVENTA VICENTINA (VI)
        11/11/2022 09:35

        RE: RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

        Gentilissimi,
        mi aggangio a questa discussione per chiedere se, a distanza di un anno, si sia consolidato un orientamento in merito all'opponibilità/inoppobilità alla Procedura di liquidazione del Patrimonio di un Decreto ingiuntivo privo di formula di esecutorietà ex art. 647 cpc.

        Vi ringrazio per il prezioso contributo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/11/2022 19:06

          RE: RE: RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

          Non abbiamo rinvenuto ulteriori decisioni in materia successive all'intervento che precede, ma una decisione antecedente del Tribunale di Verona del 10.1.2020 che, pur non riguardando la fattispecie in esame, si esprime in senso contrario alla tesi da noi sostenuta, sempre per lo stesso motivo della non applicabilità alla liquidazione del patrimonio della normativa fallimentare, che invece noi abbiamo ritenuto possibile. Questo è il problema, che viene risolto in senso affermativo nel nuovo codice della crisi all'art. 270,co.5..
          Zucchetti SG srl
          • Federica Stellavatecascio

            BATTIPAGLIA (SA)
            06/02/2024 06:54

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

            Buongiorno,
            mi riallaccio a questo Vostro ultimo intervento.
            Ai sensi dell'art. 270, comma 5: "Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III."
            Dal momento che, a sua volta, l'art. 151 comma 2 del CCII dispone che: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge", bisogna concludere per la non opponibilità alla massa del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà?
            Nello specifico, quale Liquidatrice di una Procedura di liquidazione controllata, ho ricevuto una domanda di partecipazione fondata esclusivamente su di un decreto ingiuntivo reso prima della dichiarazione di apertura della procedura, provvisoriamente esecutivo, ma privo di decreto di esecutorietà (con il quale, il creditore era anche intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare).
            Ho chiesto al creditore la documentazione posta a fondamento del credito, nello specifico, di fornirmi la documentazione sulla base della quale è stato reso il decreto ingiuntivo.
            Analizzando il ricorso e la documentazione inviatami, ho rilevato che documento fondamentale sia una scrittura di riconoscimento del debito allegata (per quanto risulti dal foliario) al ricorso per decreto ingiuntivo, ma a me non fornita.
            Sulla base degli altri documenti, allo stato, ritengo non comprovato il credito.
            Ora, qualora il creditore non dovesse fornirmi tale documento e, in generale, qualora dovessi ritenere la domanda non supportata da idonea documentazione, sulla base delle predette disposizioni normative, potrei/dovrei concludere per l'esclusione?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/02/2024 19:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

              Nella formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata il liquidatore ha gli stessi poteri che esercita il curatore della liquidazione giudiziale nella formazione del progetto di stato passivo, con la differenza che nella procedura maggiore è poi il giudice che decide nel mentre in quella da sovraindebitamento è il liquidatore che forma lo stato passivo e il giudice interviene solo in caso di contestazioni non risolvibili dal liquidatore stesso. Pertanto se lei ritiene che la documentazione presentata non sia sufficiente a fornire la prova della pretesa avanzata deve rigettare la domanda e non ammettere al passivo il credito richiesto.
              Nel merito, noi possiamo dire a distanza che concordiamo sulla non rilevanza del decreto ingiuntivo sfornito di del decreto di esecutività ex art. 647 cpc prima dell'apertura della procedura, per cui ha fatto bene a chiedere all'istante ulteriore prova del suo credito; se poi questa ulteriore documentazione abbia raggiunto lo scopo non siamo in grado di dirlo non conoscendo gli atti. Se è vero che il provvedimento monitorio è stato ottenuto sulla base di un riconoscimento del debito da parte del soggetto ora in liquidazione controllata è corretto che questa dichiarazione sia prodotta anche a lei, non per verificare la data certa che risulta dal fatto di essere stata allegata al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto prima della apertura della liquidazione controllata, ma per verificarne il contenuto; d'altra parte anche la produzione di tale dichiarazione potrebbe essere superflua se, ad esempio, si tratta di una fornitura e lei trova riscontro delle fatture prodotte tra la documentazione del liquidato, e così via.
              In ogni caso, ove permangano incertezze sulla fondatezza della domanda è giusto respingerla e poi valuterà le eventuali osservazioni.
              Zucchetti SG srl
              • Federica Stellavatecascio

                BATTIPAGLIA (SA)
                06/02/2024 20:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione Patrimonio - Privilegio Ipotecario su d.i. privo di 647 c.p.c.

                Vi ringrazio per l'esaustiva risposta.