Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

FORMAZIONE STATO PASSIVO E MANCATA INSINUAZIONE

  • Marcello Carone

    TARANTO
    24/03/2023 11:31

    FORMAZIONE STATO PASSIVO E MANCATA INSINUAZIONE

    Gent.mi in sede di formazione della stato passivo viene inviata al Comune comunicazione ex art.14 sexies in riferimento ad un debito accertato in sede di relazione particolareggiata. Il comune non risponde all'insinuazione quindi il debito non viene conteggiato nello stato passivo. Dopo diversi mesi l'Ente invia comunicazione di accertamento dei tributi comunali comprendendo tari impagata precedente all'apertura della liquidazione e non compresa nello stato passivo a seguito di mancata insinuazione. In questo caso il tributo richiesto può essere annullato per mancanza di partecipazione alla formazione dello stato passivo? e onere del liquidatore inviare formale richiesta di annullamento del debito in conseguenza della mancata risposta o è il debitore che deve richiedere al comune lo sgravio di importi non dovuti in quanto non comunicati quando di dovere. Viceversa l'importo rimane comunque in capo al debitore o può rientrare nella procedura nonostante la mancata insinuazione?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/03/2023 15:35

      RE: FORMAZIONE STATO PASSIVO E MANCATA INSINUAZIONE

      Per quanto riguarda l'inserimento nello stato passivo, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 14-sexies della legge 3/2012, e non prevendendo la normativa sul sovraindebitamento la possibilità di presentare istanza tardive, riteniamo che il credito del Comune non possa essere ammesso al passivo e quindi cercare soddisfazione all'interno della procedura.

      Per quanto riguarda le conseguenze in capo al debitore, l'art. 14-terdecies, III comma, lettera "c", stabilisce che "L'esdebitazione non opera: c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

      Salvo che l'accertamento si fondi su elementi emersi successivamente all'apertura della liquidazione del patrimonio, riteniamo quindi che relativamente al debito verso il Comune di cui ci stiamo occupando il debitore, in possesso degli altri requisiti necessari, possa beneficiare dell'esdebitazione.

      La procedura per ottenerla è quella dettata dal successivo IV comma, sempre dell'art. 14-terdecies.