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Decesso del debitore in procedura di liquidazione controllata - attribuzione del TFR

  • Marco Abbondanza

    Genova
    11/09/2025 17:03

    Decesso del debitore in procedura di liquidazione controllata - attribuzione del TFR

    Salve.
    Nel corso di una procedura di liquidazione controllata, il debitore muore prima del compimento del triennio.
    Viene liquidato il TFR in capo al debitore defunto, dal momento che nel corso della procedura era dipendente.
    Si conferma che il TFR non possa essere destinato alla procedura per effetto di quanto stabilito dall'art. 2122 c.c., dal momento che incasserebbe il figlio del debitore ?
    Oppure il Giudice della procedura può stabilire diversamente, in modo che il TFR possa essere acquisito e messo a disposizione del ceto creditorio ?
    Grazie.
    Marco Abbondanza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/09/2025 11:20

      RE: Decesso del debitore in procedura di liquidazione controllata - attribuzione del TFR

      La risposta è parzialmente corretta, proprio in ragione della portata dell'art. 2122 c.c., opportunamente richiamato nella domanda.
      La norma, infatti, dispone quanto segue:
      "1 In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
      2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
      3. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima".
      Dunque, come si vede, se vi sono vi sono i soggetti di cui al primo comma (coniuge e figli, cui si aggiungono, ma solo se conviventi, parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado), a costoro il TFR va attribuito iure proprio.
      In caso contrario si seguono le norme sull'eredità.
      Tale disposizione a nostro avviso reca la regola per cui mentre i soggetti di cui al primo comma acquistano iure proprio, gli altri acquistano iure hereditatis, per cui solo in assenza dei primi occorre porsi il problema.
      Cass. Sez. L, Sentenza n. 3764 del 19/06/1982 en. 3515 del 28/05/1981confermano che i soggetti di cui al primo comma acquistano iure proprio.
      Cass. Sez. 2, 01/06/1974, n. 1560 precisa ulteriormente, distinguendo tra i soggetti di cui al primo e quelli di cui al terzo comma, dicendo che "L'acquisto delle indennità di preavviso e di anzianità dei congiunti superstiti del lavoratore, deceduto in costanza di rapporto di lavoro subordinato, indicati nel primo e nel secondo comma dell'art 2122 cod civ si verifica iure proprio, mentre nella fattispecie ipotizzata dal terzo comma dello stesso articolo, cioè, in mancanza dei congiunti anzidetti, l'acquisto avviene iure successionis".