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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
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Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)17/03/2025 10:15Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
Buongiorno,
mi sto occupando di una posizione abbastanza anomala, nella quale subito dopo il decreto di apertura il sovraindebitato è deceduto. In pratica non è stato possibile fare nulla, perchè sono trascorse poche settimane. La procedura è rimasta in piedi con la nomina di un curatore dell'eredità giacente, che ad oggi ha verificato la totale incapienza della stessa (patrimonio pari a zero in quanto l'unica attività era costituita dalla quota di stipendio in eccedenza, mai stata versata per mancanza di tempo). La nomina del curatore è stata effettuata richiedendo di procedere con prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 146 DPR n. 115/2002.
Il GD ora mi invita a svolgere gli adempimenti occorrenti per la chiusura della procedura. Secondo voi quali sono i passi corretti da seguire in questa situazione? Non credo che abbia senso procedere con un inventario a zero, tantomeno con uno stato passivo o con un programma di liquidazione. Posso semplicemente presentare un'istanza richiedendo la chiusura? Da quanto mi risulta, il curatore dell'eredità giacente non ha depositato alcun inventario, in quanto costituiva una spesa ulteriore per una procedura incapiente.
Segnalo, inoltre, che da questa procedura la scrivente non ha percepito alcun compenso, neppure relativamente all'attività di attestazione svolta in qualità di gestore della crisi. A vostro avviso può essere richiesto un compenso anche minimo a carico dello stato?
Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
17/03/2025 19:07RE: Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
Per quanto riguarda la chiusura, è da ritenersi che la procedura debba rimanere aperta fino alla liquidazione del TFR (trattandosi, a quanto emerge dal quesito, di lavoratore dipendente) che, in quanto credito futuro impedisce l'applicazione del comma 3, ultima parte, dell'art. 272 CCII che consente la chiusura anche prima del triennio quando risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire, posto che, in applicazione del terzo comma della disposizione citata, il TFR potrebbe essere acquisito.
Ovviamente, l'acquisizione di tale importo potrebbe consentire il pagamento del compenso dell'organo o degli organi della procedura, fermo restando che, allo stato, è dubbio poter prevedere un compenso a carico dello Stato in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata mentre non è stata presa in esame la posizione del liquidatore.
Tenuto conto della pronuncia della Corte Cost. 28/04/2006, n. 174, che ha dichiarato l'illegittimità del richiamato art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede la possibilità di pagamento del compenso del curatore fallimentare in caso di incapienza della procedura, potrebbe tuttavia sostenersi, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, che nel dettato dell'art. 146 dovrebbero essere ricomprese anche le spese per il compenso degli organi della liquidazione controllata, o quantomeno riproporsi la questione di costituzionalità negli stessi termini.-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)18/03/2025 12:48RE: RE: Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
Purtroppo non si trattava di lavoratore dipendente, bensì di pensionato. Non ci sono, quindi, somme da incassare in futuro. Per questo motivo il GD mi invita a procedere con la chiusura, ma sono veramente dubbiosa sull'iter da seguire. Non vorrei saltare passaggi necessari... -
Zucchetti Software Giuridico srl
18/03/2025 17:50RE: RE: RE: Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
La soluzione più semplice ma con agganci normativi pare consistere nell'applicazione analogica dell'art. 209 CCII e quindi richiedere al GD di disporre non farsi luogo alla verifica del passivo e la chiusura della procedura (art. 276 CCII).
Ovviamente l'istanza deve essere motivata sull'insussistenza di attivo e di prospettive future di acquisizione dello stesso.
Con l'occasione si potrebbe richiedere la liquidazione del compenso e il pagamento a carico dello Stato-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)31/07/2025 15:04RE: RE: RE: RE: Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
Buongiorno,
nel caso in esame ho seguito il vostro consiglio e ho richiesto al GD di disporre il non farsi luogo alla verifica del passivo e la chiusura della procedura, motivando con l'insussistenza dell'attivo.
Il GD ha rilevato che non vi è attivo da liquidare in favore dei creditori e ha dichiarato chiusa la procedura.
Vi chiedo cortesemente un confronto sui prossimi passi da svolgere. Sto predisponendo comunicazione via pec a tutti i creditori della chiusura della procedura e comunicazione al curatore dell'eredità giacente. Poi procederò chiedendo alla banca la chiusura del conto corrente intestato alla procedura. A vostro avviso ci sono altri adempimenti da effettuare? Una volta terminato quanto sopra, sarà necessario che relazioni nuovamente al GD oppure posso considerare effettivamente estinta la procedura e terminato il mio incarico di liquidatore?
Vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/07/2025 20:12RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura liquidazione del patrimonio con debitore deceduto
Esauriti gli adempimenti indicati nella domanda, non sarà necessario relazionare ulteriormente. Inoltre, trattandosi di debitore persona fisica, non sono previsti altri adempimenti. Invero, specifiche attività devono essere compiute solo se la liquidazione controllata riguarda società.
Infatti, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 276 comma 1, "Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile".
Questo significa che in caso di chiusura della procedura di liquidazione controllata di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), (cioè in caso di mancanza di istanze di insinuazione al passivo o in caso di pagamenti idonei a soddisfare tutti i creditori) il liquidatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.
Invece, nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), (chiusura per riparto o per impossibilità di acquisire attivo) ove si tratti di procedura di liquidazione controllata di società, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo (cioè il caso di chiusura per liti pendenti) il liquidatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
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