Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    12/09/2023 16:10

    esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

    Un sovraindebitato ha, tra gli altri debiti, un debito chirografario verso un istituto bancario il quale è garantito da un terzo datore di ipoteca; l'intenzione del sovraindebitato sarebbe quella di accedere alla procedura di liquidazione controllata, escludendo dai propri debiti quest'ultimo descritto, per il quale continuerebbe a adempiere ai pagamenti il terzo garante, sulla base del piano di dilazione inizialmente stabilito.
    Ritenete che questa soluzione possa essere percorribile o che sia necessario un formale accollo del debito da parte del terzo garante? Nel caso debba effettivamente formularsi un accollo, ritenete tale operazione lesiva della par condicio e in qualche modo fraudolenta?
    Si fa presente che nel caso di inclusione del debito, il creditore vedrebbe un incasso solo parziale del proprio credito dalla liquidazione controllata, e procederebbe pertanto a escutere il terzo garante il quale ha patrimonio immobiliare a garanzia di tale credito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2023 12:54

      RE: esclusione dal passivo di credito garantito da terzi



      Indubbiamente un accollo privativo del debito da parte del terzo sarebbe la soluzione migliore in quanto il sovraindebitato non sarebbe più obbligato al pagamento e potrebbe destinare il suo patrimonio alla soddisfazione degli altri creditori; non riteniamo questa operazione vietata dal momento che l'accollo proviene da terzo datore di ipoteca che ha, quindi già vincolato un suo bene alla soddisfazione del credito in questione.
      Tuttavia, a nostro avviso, se, come crediamo, nel momento della costituzione della garanzia a favore del terzo non è stato prevista la preventiva escussione del debitore, il terzo datore potrebbe semplicemente dichiarare di pagare il debito garantito per non farsi escutere coattivamente e di rinunciare al diritto di regresso ex art. 2871 c.c.. In tal modo, seppur in via meno lineare, si potrebbe pervenire alla stessa conclusione di escludere il debito dal passivo della liquidazione controllata dal momento che il creditore è garantito dal terzo, non ha l'obbligo di rivolgersi primariamente al debitore e il terzo pagherà e non eserciterà il regresso; è come se un terzo mettesse a disposizione della procedura una somma di danaro che può essere utilizzata liberamente senza vincoli di rispetto di graduazione. Ovviamente bisognerà vedere se il Tribunale è disposto a seguire questa linea.
      Zucchetti SG srl