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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
RIMBORSO IVA ANTE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
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Francesco Boni
MODENA04/12/2024 18:27RIMBORSO IVA ANTE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Buonasera,
sono liquidatore in LC di una Srl nominato a luglio 2023.
L'unico attivo della Srl è costituito da un credito iva al 31/12/2022 per totali Euro 39.000,00 circa.
Nel mese di aprile 2024 è stata presentata dichiarazione iva integrativa 2023 anno 2022 dalla Società richiedendo il credito come minor eccedenza del triennio ante procedura (2010-2022) per Euro 29.000,00 senza visto di conformità , in accordo con il sottoscritto e con il programma di liquidazione, considerato che nessun ente specializzato contattato si e' dimostrato interessato ad acquisire il credito nemmeno in percentuale al 50%, essendo ante procedura e pertanto qualsiasi asta competitiva sarebbe andata deserta.
L'Ade nel mese di ottobre 2024 ha richiesto tutta la documentazione relativa al triennio 2010-2022 compresi registri iva, fatture di acquisto e vendita , utenze, contratti. I documenti sono stati consegnati nei termini con una relazione del liquidatore attestando lo stato di liquidazione controllata e l'obiettivo del rimborso ai fini del riparto al creditore Medio Credito Centrale.
L'Ade ha erogato il rimborso a fine novembre 2024 sul conto corrente intestato alla procedura di LC aperto dal sottoscritto.
Essendo l'unica entrata della liquidazione dovrei procedere , entro la chiusura della liquidazione, a corrispondere l' intero importo incassato, previa deduzione del compenso come liquidatore che verrà approvato dal GD in prededuzione, al creditore insinuato Medio Credito Centrale nella categoria privilegiati, ante 1 grado, ex. art. 8 bis dl 3/2015.
Considerato che i termini di accertamento del rimborso iva sono ancora pendenti ed andranno a prescriversi diversi anni dopo il triennio previsto per la liquidazione controllata :
a) Qualora l'Ade accerti il mancato riconoscimento del credito iva dopo la ripartizione dell'attivo la richiesta di restituzione ( e le sanzioni) verrebbe considerata concursuale in quanto il credito iva si è generato in periodi antecedenti l'apertura della liquidazione controllata? Oppure essendo stato erogato post liquidazione sarebbe in prededuzione ex articolo 275 bis CCI ?
b) il sottoscritto liquidatore potrebbe incorrere in responsabilità dirette avendo pagato MCC e trovandosi destinatario di un accertamento per eventuale rimborso iva indebito?
Chiedo un vostro parere e/o suggerimento e vi ringrazio per la Vostra collaborazione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/12/2024 11:44RE: RIMBORSO IVA ANTE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Per giungere a una risposta sono necessari due passaggi interpretativi che non ci risulta siano mai stati affrontati in sede ufficiale, proponiamo quindi la nostra interpretazione, senza alcuna certezza che sarà condivisa in caso di verifiche o contestazioni da parte degli organi competenti.
Il primo passaggio è l'applicabilità dell'art. 155 CCII alla liquidazione controllata:
- da un lato, stanti le analogie fra la procedura di liquidazione giudiziale e quella di liquidazione controllata, si può ritenere l'art. 155, dettato per la prima, applicabile anche alla seconda
- dall'altro, l'aver ritenuto necessario stabilire tale regola per la prima, e non averla richiamata nella seconds, potrebbe essere indice di una precisa volontà del legislatore di disciplinare diversamente tale fattispecie nelle due procedure.
Personalmente riteniamo preferibile la prima interpretazione ma, come detto, senza poter fornire certezze.
Il secondo passaggio, una volta che si ritenesse l'art. 155 CCII applicabile anche alla liquidazione controllata, è come leggere tale disposizione nel caso in esame.
Personalmente, come sempre in assenza di prese di posizione ufficiali, propendiamo per una interpretazione rigorosamente letterale; non vi è una compensazione automatica, ex lege, ma "I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti ... i propri crediti": nel caso in esame il creditore Erario non ha opposto alcunché in compensazione ma pagato il suo debito, quindi quanto pagato è definitivamente acquisito alla procedura e liberamente utilizzabile per il pagamento del compenso al liquidatore e il pagamento dei creditori concorsuali.
In conclusione, non possiamo certo escludere che l'Agenzia delle Entrate, in caso che vengano accertati debiti erariali ante liquidazione controllata, richieda la restituzione del rimborso effettuato, ma, a stretto rigore di norma, riteniamo che a tale richiesta ci si possa opporre con ragionevoli possibilità di successo.
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