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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Sovraindebitamento familiare e debiti personali
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Andrea Rivolta
Borgomanero (NO)27/10/2025 15:54Sovraindebitamento familiare e debiti personali
Buongiorno, il caso in esame riguarda due fratelli contitolari al 50% di una Snc - sotto soglia - con indebitamento in maggior parte verso l'Erario. Uno dei due, ha a sua volta debiti esclusivamente personali per mancati versamenti INPS e per un'altra posizione di ditta individuale. L'indebitamento comune, derivante da Snc, è quello preponderante (circa 80/85% del totale dei debiti di entrambi).
Ai fini della presentazione di una liquidazione controllata, ci si chiede se possa essere presentata una procedura familiare unica, con all'interno la specifica suddivisione dei rispettivi debiti e risorse, ovvero se la presenza di una parte di indebitamento "non comune" sia ostativa a prescindere a tale soluzione.
Ringrazio e saluto cordialmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
01/11/2025 17:09RE: Sovraindebitamento familiare e debiti personali
L'art. 66 comma 1 prescrive che I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Dunque, affinché la procedura familiare possa essere attivata, occorrono, oltre alla condizione di sovraindebitamento, tre requisiti:
che i ricorrenti siano familiari, per tali intendendosi, ai sensi dell'art 66 comma 2 il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo.
Che i familiari siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia una origine comune.
Poiché l'art. 66 richiede un sovraindebitamento che abbia una "origine comune", si dovrebbe dire che a rigore la procedura familiare è inammissibile.
In alternativa la si dovrebbe ammettere solo per l'indebitamento comune, mentre per quello non comune ciascuno dei debitori agirà autonomamente.
Entrambe le ipotesi esegetiche non sono condivisibili.
La prima, invero, si risolverebbe in una interpretazione abrogativa dell'istituto, posto che ogni debitore che sia anche componente di un nucleo familiare ha sempre, oltre che debiti comuni, anche debiti personali propri, con la conseguenza che escludere in questi casi l'accesso alle procedure di sovraindebitamento familiare, vorrebbe dire negare la praticabilità di questo percorso nella quasi totalità dei casi.
L'alternativa di aprire la procedura familiare soltanto in relazione alla debitoria comune imporrebbe, con un inutile dispendio di energie processuali, che ogni debitore familiare dovrebbe accedere a due procedure: quella familiare, per la ristrutturazione dei debiti comuni, e quella personale per la trattazione dei debiti propri.
Ed allora, l'unica soluzione praticabile è quella di ritenere ammissibile la procedura familiare quante volte l'esposizione debitoria abbia una origine anche solo parzialmente comune con l'avvertenza che dovranno essere ricompresi in essa anche i debiti personali, i quali andranno a comporre la massa riferibile al singolo familiare, distinta da quella comune.
Del resto, in diretta conferma di questa interpretazione si ricava dall'art. 66 comma 3, a mente del quale le masse attive e passive rimangono distinte, dal che si ricava evidentemente che vanno considerati anche i debiti individuali, il che presuppone che il legislatore abbia ritenuto ammissibile questo strumento anche quando la esposizione dubito storia abbia origine anche solo parzialmente comune.
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