Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    03/03/2021 11:16

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

    Spett.le Zucchetti,
    scrivo in qualità di liquidatore di una procedura di liquidazione del patrimonio, per avere dei chiarimenti in merito al decesso del sovraindebitato (il quale è venuto a mancare in data successiva all'apertura della procedura anzidetta).
    Il programma di liquidazione prevedeva la vendita di due beni immobili – di fatto indivisibili (di cui uno di proprietà al 100% del sovraindebitato e l'altro in comproprietà con i figli) e l'incasso dei proventi erogati allo stesso da Siae e Warner Bros (dedotte le spese mensili di euro 1.400,00, necessarie al sostentamento del sovraindebitato - escluse in base al dettato normativo di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012).
    Gli immobili in questione non sono ancora stati venduti e non è stato incassato alcun provento da parte di Siae e Warner, anche a causa dell'emergenza epidemiologica che ha comportato l'interruzione delle attività musicali.
    Il sovraindebitato non era in possesso di ulteriori beni mobili/immobili, oltre a quelli suddetti.
    Allo stato la procedura risulta prima di fondi.
    La procedura anzidetta ricade sotto il dettato normativo della L. 3/2012, la quale non disciplina in alcun modo tale fattispecie. Ritengo pertanto che si debba fare riferimento per analogia all'art. 12 L.F..
    Per quanto sopra esposto e non essendo ancora in possesso di alcuna informazione in merito alle intenzioni dei parenti, in relazione all'accettazione o meno dell'eredità, mi chiedo:
    1- Qual è la disciplina applicabile al caso di specie?
    2- gli immobili già entrati a far parte del patrimonio della liquidazione, restano di competenza della procedura, dovendosi pertanto procedere alla loro vendita? Oppure, qualora accettati dagli eredi, divengono di loro proprietà?
    3- Cosa ne sarà dei proventi erogati da Siae E WB?
    4- È necessario procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente?
    Ringrazio sin d'ora per il riscontro che vorrete fornirmi.
    Con i migliori saluti
    Dott. Roberto Marcianesi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2021 19:18

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

      Come lei giustamente dice, la legge n. 3 del 2012 non prevede l'ipotesi della morte del sovraindebitato, per cui si tratta di cercare una soluzione. L'indubbia affinità esistente tra la procedura di liquidazione del patrimonio e il fallimento, indurrebbe a pensare di colmare la lacuna facendo ricorso all'art. 12 l. fall., per cui bisognerebbe vedere cosa fanno i chiamati all'eredità, se accettano o non, eventualmente chiedendo la fissazione del termine ex art. 481 c.c. in caso di inerzia. Se qualcuno accetta, la liquidazione prosegue in confronto di chi ha accettato o, se più, in confronto di quello che è designato come rappresentante; se nessuno accetta il liquidatore deve chiedere la nominare di un curatore all'eredità giacente ex art. 528 c.c..
      L'obiezione a questa soluzione potrebbe derivare dalla natura personale della procedura aperta diretta a soddisfare interessi primari del debitore, per cui la sua morte farebbe venir meno l'utilità della procedura; pertanto bisognerebbe dichiarare cessata la procedura e restituire l'attivo agli eredi o all'eredità giacente.
      A nostro avviso questa obiezione potrebbe essere superata dalla considerazione che la situazione di sovraindebitamento riguardava sì il defunto, ma perché si era creata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e questa situazione, che a sua volta, aveva determinato la difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o l'incapacità ad adempierle regolarmente, permane anche dopo la morte del sovraindebitato quale situazione oggettiva, alla cui soluzione potrebbero avere interesse anche gli eredi, allo scopo di ottenere, su loro richiesta, la liberazione dei debiti residui, dei quali, come eredi, sarebbero tenuti a rispondere, ove cessasse la procedura. Fermo restando, ovviamente che se gli eredi preferiscono sanare diversamente la situazione debitoria del loro de cuius, possono sempre farlo immettendo eventualmente capitali personali.
      Una volta ammesso l'interesse degli eredi a continuare la procedura, ne deve discendere anche l'applicazione della restante parte dell'art. 12 l.fall., per il caso di rinuncia all'eredità.
      Ovviamente stiamo proponendo una soluzione conservativa, che sembra prospettabile, ma rimane pur sempre una ipotesi interpretativa e dovrebbe consultare il giudice per sapere quale via intende seguire.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        09/04/2022 17:39

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

        Stim.mi,
        a seguito della morte del sovraindebitato e del provvedimento del giudice che autorizza la prosecuzione della procedura (notificato agli eredi), in attesa dell'eventuale accettazione dell'eredità ovvero dell'istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente, il liquidatore della procedura può iniziare le operazioni di vendità?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/04/2022 08:18

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

          Ci fa piacere, in primo luogo, rilevare che il giudice della fattispecie ha assunto la stessa linea che noi avevamo proposto nella risposta che precede, autorizzando la continuazione della procedura con provvedimento notificato agli eredi.
          Partiamo, quindi, dal principio che alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato sia applicabile l'art. 12 l. fall. , così, come in altre occasioni abbiamo detto, è applicabile l'intera disciplina degli effetti del fallimento sul fallito (artt. 42 e segg. l. fall.) per una serie di motivi che è inutile qui ripetere ma che si incentrano sul dato, che qui interessa, che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento" (art. 14 quinquies, co. 3 l. n. 3 del 2012).
          Orbene l'art. 12 l. fall., dopo aver posto il principio, in caso di morte dell'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario, individua anche i soggetti che stanno nel processo al posto del fallito defunto, che sono gli eredi, o il loro rappresentante comune, quando ci sia stata accettazione dell'eredità (pura e semplice o accettazione con beneficio di inventario) oppure il curatore all'eredità giacente giacente in caso di mancata accettazione (o l'amministratore dato all'eredità se l'erede è istituito sotto condizione sospensiva e la condizione non si è ancora verificata) ecc.
          Questi soggetti, sotto il profilo processuale contemplato dall'art. 12 l. fall. hanno la funzione di svolgere nel fallimento i compiti che svolgeva il fallito, che consiste prevalentemente nell'essere sentito nei casi in cui la legge lo prevede; insomma l'articolata disposizione dell'art. 12 serve a dare al curatore un referente che rappresenti il fallito nel processo fallimentare, che continua nonostante la morte del fallito stesso.
          Sotto questo profilo, quindi, la liquidazione dei beni potrebbe continuare anche prima dell'accettazione dei chiamati all'eredità o della nomina di un curatore all'eredità giacente dal momento che, essendo la disponibilità dei beni passata al curatore ed essendo stato già approvato il programma di liquidazione, il fallito no avrebbe dovuto interloquire con il curatore o col giudice in prdine alla liquidazione dei beni, le cui regoile (ad esempio il rispetto del criterio della competitività) è affidato al curatore e agli altri organi della procedura.
          Problema non si pone neanche sotto il profilo sostanziale, quello cioè, che consiste nel chiedersi se l'evento morte del fallito possa avere rilevanza sulla liquidazione fallimentare, ovvero, in altre parole, se la dichiarazione di fallimento valga a rendere irrilevante ogni vicenda che riguardi il titolare dei beni ricompresi nel patrimonio fallimentare, compresa la morte. A tale domanda può darsi risposta affermativa sia attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 2913 c.c., che rende insensibile il bene pignorato ad ogni atto di disposizione posto in essere dall'esecutato dopo il pignoramento (e qui diventa rilevante l'equiparazione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio al pignoramento) sia in base alla normativa fallimentare, che sancisce la inefficacia degli atti compoiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. La ratio di queste norme è offrire una protezione ai creditori assicurando che i beni acquisiti all'attivo fallimentare siano definitivamente destinati (salvo prevalenti diritti di terzi da accertare) alla liquidazione; sarebbe pertanto assurdo limitare questa sterilizzazione solo a "atti" riconducibili al fallito e non estendere la
          sterilizzazione stessa ad ogni evento che, incidendo sulla titolarità dei beni (come è l'evento morte del fallito), potrebbe rendere più gravosa l'attività di liquidazione.
          Riteniamo, quindi di poter dire che, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, è irrilevante ai fini della prosecuzione della liquidazione l'evento morte del fallito, nel senso che, non essendovi obblighi di consultazione del fallito nella fase liquidatoria ed essendo inefficaci gli atti da lui compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore potrà procedere comunque secondo quanto dispone l'art.107 della legge fallimentare e l'atto di trasferimento così come il decreto di trasferimento faranno uscire il bene che ne è oggetto direttamente dal patrimonio quale era esistente al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, dunque dal patrimonio del fallito; e la relativa trascrizione sarà effettuata direttamente a carico del fallito e a favore dell'acquirente. Conclusione rapportabile, alla luce della premessa fatta, anche al liquidatore del patrimonio del sovraindebitato.
          Questa è una interpretazione sorretta dalle argomentazioni esposte; tuttavia, prudenzialmente riteniamo sia preferibile attendere che sia definita la questione della successione ereditaria, eventualmente chiedendo la fissazione del termine per l'accettazione di cui all'art. 481 c.c.
          Zucchetti SG srl
          • Chiara Plazzotta

            Montebelluna (TV)
            28/02/2023 09:58

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

            Buongiorno,
            mi ricollego al quesito in quanto mi trovo a gestire una situazione similare. Trattasi di liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012. Subito dopo il decreto di apertura (circa 1 mese dopo) il sovraindebitato è deceduto. Il patrimonio consisteva esclusivamente nella quota di pensione eccedente il limite determinato dal giudice. Vista la tempistica, l'Inps non è riuscito materialmente a canalizzare alcuna somma. Non risultavano altri beni liquidabili.
            Si è provveduto a richiedere la chiusura della procedura, ma il giudice ha richiesto la nomina di un curatore dell'eredità giacente (gli eredi hanno formalmente rinunciato all'eredità con atto notarile). La scrivente ha cercato per circa un anno un professionista disposto a ricoprire tale carica, ma non vi nascondo che in presenza di un attivo pari a zero la ricerca non è risultata affatto semplice. Ora ho trovato un professionista disposto ad assumersi l'incarico anche a titolo gratuito.
            Dovendo presentare il ricorso per la nomina dello stesso. si chiede vostro cortese parere circa chi debba sostenere le spese collegate. Preciso che il conto corrente della procedura è con saldo zero (anzi, negativo causa imposta di bollo) e che non ci sono fondi di nessun tipo. La scrivente non ha percepito alcun compenso (neppure in acconto) nè come gestore, nè come liquidatore (in sostanza sto lavorando gratis da circa due anni). Non so se esista una sorta di patrocinio gratuito o di fondo che intervenga in queste situazioni...
            Ad oggi la scrivente non ha potuto redigere neppure il piano di liquidazione e l'inventario in quanto non esiste un soggetto con il quale potersi rapportare.
            Vi sarei grata se voleste condividere con me la vostra opinione su questa casistica-limite. vi chiedo infine, se esistano i presupposti per dimettersi dall'incarico, vista l'impossibilità di proseguire.
            Vi ringrazio anticipatamente.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/02/2023 12:36

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

              Il giudice ha applicato alla fattispecie l'art. 12 l. fall., che prevede la prosecuzione della procedura fallimentare nei confronti degli eredi in caso di morte del fallito; l'ult. comma di tale norma dispone infatti che nel caso i chiamati all'eredità non abbiano ancora accettato o abbiano rinunciato all'eredità "la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente". Le spese relative rientrano a nostro avviso tra quelle che vanno anticipate dall'Erario a norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002.
              Zucchetti SG srl
              • Chiara Plazzotta

                Montebelluna (TV)
                03/03/2023 19:28

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

                Vi ringrazio per la risposta.
                Se non sbaglio per far anticipare le spese dall'Erario è comunque necessario presentare apposita istanza al giudice delegato (giudice della procedura), che deve autorizzare preventivamente il liquidatore. E' corretto oppure ricordo male?
                Grazie ancora, buona serata.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/03/2023 16:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DECESSO SOVRAINDEBITATO

                  Nell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, che prevede l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario e la prenotazione a debito di altre, non è detto come vada accertata la mancanza di liquidità per far fronte a tali spese, se cioè basti la dichiarazione in cancelleria della mancanza di denaro o sia necessario un provvedimento del giudice delegato, ma considerato che, a norma dell'art. 144 stesso DPR, per l'ammissione al gratuito patrocinio nei processi in cui è parte un fallimento è richiesto un decreto del giudice delegato che attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese, e comunque è il giudice delegato che assicura il tempestivo recupero (art. 146), è preferibile chiedere al giudice delegato l'attestazione della mancanza di attivo, in modo da essere sicuri che non sorgano problemi.
                  Zucchetti SG srl