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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Richiesta ammissione stato passivo "condizionata" - Liquidazione L.3/2012
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Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)17/06/2022 16:55Richiesta ammissione stato passivo "condizionata" - Liquidazione L.3/2012
Buongiorno,
è stato predisposto un progetto di stato passivo per una liquidazione del patrimonio L.3/2012. Trattasi di un socio accomandatario di una sas attualmente operativa.
In presenza di un credito di agenzia delle entrate intestato alla sas operativa, attualmente in corso di pagamento rateale regolare da parte della stessa, il liquidatore ha reputato di escludere tale credito dallo stato passivo, garantendo la continuazione del pagamento regolare da parte della sas.
L'agenzia delle entrate notifica osservazioni al progetto di stato passivo, richiedendo comunque l'ammissione, seppur con beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della sas e insiste per l'accoglimento della domanda di partecipazione, eventualmente anche "condizionata".
Si chiede se tale pretesa sia corretta ed in caso affermativo come un'ammissione "condizionata" possa essere gestita nel nuovo progetto di stato passivo.
Ringraziando anticipatamente per l'aiuto, si porge cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza20/06/2022 10:50RE: Richiesta ammissione stato passivo "condizionata" - Liquidazione L.3/2012
Come è noto, la legge n. 3/2012, regola alcuni effetti della procedura di liquidazione per i creditori (ad esempio, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, il blocco degli interessi, come nel fallimento, ecc.), ma non contiene regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei crediti (cfr. artt. 55, comma 2, l. fall.), sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113-bis l. fall.), sulla trasformazione in crediti pecuniari di quelli non pecuniari (art. 59 l. fall.), sulla compensazione dei debiti con i crediti del fallito (art. 56 l. fall.) e sui diritti dei creditori prelazionari nella ripartizione dell'attivo (cfr. artt. 53, 54 e 111-quater l. fall.), e così via. e proprio le prime due carenze interessano la fattispecie da lei rappresentata di cui ai punti 1 e 3.
Si impone, quindi, una scelta di fondo, ossia applicare la normativa fallimentare in via analogica, nel qual caso il credito in questione si può considerare scaduto nei confronti del sovraindebitato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio (anche se correttamente adempiuto finora dall'obbligato principale)alla data della liquidazione e lo si ammette con riserva di escussione del debitore principale come suggerito dall'AE; oppure escludere l'applicazione analogica, nel qual caso la liquidazione del patrimonio rimane regolata dai principi civilistici generali della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum e, di conseguenza, il credito della AE non può ritenersi scaduto e dovrà essere soddisfatto alle scadenze programmate contrattuali e, poiché nel frattempo non esiste scoperto in quanto il debitore principale sta pagando regolarmente le rate, non vi sarebbe un credito da insinuare.
A nostro avviso è più corretta questa seconda alternativa in quanto la normativa fallimentare sulla scadenza anticipata dei crediti e sull'ammissione con riserva ha carattere eccezionale, come tale non estensibile in via analogica a fattispecie diverse da quella per cui è emanata, e, comunque, il legislatore del 2012 ha previsto alcuni effetti della liquidazione con norme simili a quelle fallimentari dimostrando di voler regolamentare soltanto queste situazioni in modo conforme a quelle fallimentari.
Condividiamo, quindi, la soluzione da da lei effettuata.
Zucchetti SG srl
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