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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Opposizione stato passivo liquidazione controllata
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Giacomo Pozzi
Modena03/11/2025 10:13Opposizione stato passivo liquidazione controllata
Buongiorno,
avrei necessità di un chiarimento circa un aspetto su cui non ho trovato materiale.
Nell'ambito di una liquidazione controllata post novella del 2024, a seguito dell'esclusione della domanda e della comunicazione del progetto di stato passivo, il creditore non ha presentato nessuna osservazione.
Nello stato passivo poi depositato è quindi stata confermata l'esclusione, che ovviamente non trova d'accordo il creditore in questione, il quale vorrebbe ora promuovere reclamo ex art. 133 CCII, anche in considerazione del fatto che ora è venuta meno la fase dinnanzi al giudice delegato prima del deposito dello stato passivo.
La mia richiesta è quindi questa.
Con il reclamo 133 il creditore può lamentare l'esclusione della domanda e/o l'errata valutazione della documentazione fornita? Questi aspetti possono essere qualificati come violazione di legge? Se la documentazione fornita con la domanda di ammissione era lacunosa, il creditore può effettuare nuove produzioni documentali con il reclamo?
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e lo spazio messo a disposizione.
Giacomo Pozzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/11/2025 15:23RE: Opposizione stato passivo liquidazione controllata
Per rispondere alla domanda va innanzi tutto tenuto presente il procedimento di formazione dello stato passivo previsto dall'art. 273 c.c.i.i.
Il primo comma dispone che, scaduti i termini fissati dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata per la presentazione delle domande di insinuazione, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, che nei successivi 15 giorni possono proporre osservazioni.
Scaduti i 15 giorni, entro i quindici giorni successivi il liquidatore:
- esamina le osservazioni eventualmente pervenute;
- forma lo stato passivo (eventualmente tenendo conto delle osservazioni pervenute, ove le ritenga fondate)
- deposita lo stato passivo (eventualmente modificato) nel fascicolo informatico e lo comunica nuovamente agli interessati. Con il predetto deposito lo stato passivo diventa esecutivo, e può essere impugnato ai sensi dell'art. 133 c.c.i.i., il quale a sua volta prevede che "Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni al- tro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio".
Come si vede, rispetto alla liquidazione giudiziale il procedimento di formazione dello stato passivo non prevede il coinvolgimento del giudice delegato, che decide sulle domane di ammissione con proprio decreto all'udienza fissata, a norma dell'art. 204.
Lo stato passivo è formato dallo stesso liquidatore, e l'intervento del giudice delegato è previsto solo in fase di reclamo, fase che corrisponde a quella che, nella liquidazione giudiziale, costituisce la opposizione allo stato passivo (disciplinata dagli artt. 206 e seguenti), che tuttavia in quella sede è attribuita alla competenza del collegio, proprio perché lo stato passivo è approvato dal giudice delegato.
Lo strumento qui previsto non è un mezzo di impugnazione in senso stretto in ragione della natura non giurisdizionale dell'organo che ha emesso l'atto reclamato, e questa lettura viene confermata dal fatto che il reclamo può investire l'atto solo per il vizio di "violazione di legge", espressione questa con la quale il legislatore ha inteso affermare che non possono essere sindacate le scelte gestorie del curatore.
Ora, è del tutto evidente che la limitazione del reclamo alla sola violazione di legge, intesa nei termini appena descritti, non ha senso nel procedimento di opposizione allo stato passivo, poiché la ammissione di un credito e la sua graduazione non implicano mai valutazioni di opportunità.
Ed allora, a nostro avviso è applicabile al procedimento in parola la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione allo stato passivo, laddove a più riprese si è affermato che il creditore che si ritenga ingiustamente escluso può fornire anche elementi e documenti di cui fosse già in possesso ma che non aveva esibito al giudice delegato per il tramite del curatore (ex multis, Cass. 06/09/2019, n. 22386).
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