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FAKCIDIA DEBITI DA CESSIONE QUINTO STIPENDIO / DELEGAZIONE PAGAMENTO QUOTE RETRIBUZIONE

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    19/11/2021 12:26

    FAKCIDIA DEBITI DA CESSIONE QUINTO STIPENDIO / DELEGAZIONE PAGAMENTO QUOTE RETRIBUZIONE

    In un piano del consumatore l'istante può chiedere la falcidia dei debiti da cessione del quinto dello stipendio . Può essere equiparato, e pertanto chiederne la falcidia, anche il contratto di finanziamento con delegazione pagamento di quote della retribuzione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2021 20:24

      RE: FAKCIDIA DEBITI DA CESSIONE QUINTO STIPENDIO / DELEGAZIONE PAGAMENTO QUOTE RETRIBUZIONE

      Il nuovo comma 1 bis dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo". Lo scopo della nuova norma è quello di consentire la ristrutturazione anche dei debiti di finanziamento benchè garantiti da cessione del quinto dei propri crediti di lavoro; tale finalità sussiste anche quando alla restituzione del finanziamento si proceda- invece che con cessione del credito di lavoro- mediante delega data dal dipendente al proprio datore di lavoro di corrispondere una quota (eventualmente pari al quinto) della sua retribuzione; in tal caso, anzi, l'ostacolo da superare è più agevole in quanto invece che inficiare una cessione di credito perfezionata, si tratta di bloccare la delega al pagamento.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Lipartiti

        TORREMAGGIORE (FG)
        12/01/2024 11:53

        RE: RE: FAKCIDIA DEBITI DA CESSIONE QUINTO STIPENDIO / DELEGAZIONE PAGAMENTO QUOTE RETRIBUZIONE

        Mi ricollego al quesito precedente, per richiedere un parere su un caso verificatosi: in presenza di cessione del quinto e delegazione di pagamento, il credito nel piano ha subito una falcidia del 50% calcolato sul residuo alla data di presentazione. Il piano è stato omologato 20 mesi dopo la presentazione, nel corso dei quali il creditore ha continuato a beneficiare delle trattenute sullo stipendio. Quale ritenete sia il modo giusto di conteggiare le somme riscosse nel periodo fra la presentazione del piano e l'omologa? a scomputo del debito da pagare riportato nel piano (indicato nel 50% del debito alla data di presentazione), oppure calcolando il 50% del debito residuo alla data dell'omologa? (ponendo, sostanzialmente, i ritardi del tribunale a carico del debitore)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/01/2024 19:35

          RE: RE: RE: FAKCIDIA DEBITI DA CESSIONE QUINTO STIPENDIO / DELEGAZIONE PAGAMENTO QUOTE RETRIBUZIONE

          Premesso che si sta parlando del piano del consumatore regolato dalla legge n. 3 del 2012, la risposta è duplice a seconda di eventuali provvedimenti presi dal giudice.
          Si deve infatti muovere dal concetto che la presentazione del piano del consumatore non determina in automatico il divieto del pagamento dei crediti anteriori, come del resto non lo determina nel concordato preventivo, ove manca una disposizione del tipo di quella dell'art. 44 l. fall.; tuttavia tale divieto sussiste perché si desume dalle disposizioni che determinano il divieto delle azioni esecutive e cautelari, come l'art. 168 l. fall. nel concordato. Nel piano del consumatore il divieto delle azioni esecutive e cautelari non opera automaticamente (non si ha cioè quello che si chiama l'automatic stay, come nel concordato), ma vi è bisogno di un provvedimento del giudice, come prescrive l'art. 12-bis, comma 2, l. n. 3 del 2012, per il quale il giudice, con lo stesso decreto di cui al primo comma con cui fissa l'udienza può disporre la sospensione delle azioni esecutive e cautelari quando queste, nelle more della convocazione dei creditori, possono pregiudicare la fattibilità del piano.
          Ecco allora il punto. Se è stato emesso un tale provvedimento i pagamenti effettuati dopo lo stesso sono inefficaci e dovrebbero essere restituiti, di modo che, se anche non si procede alla restituzione, possono essere considerati come acconto sull'adempimento del piano e quindi detratti dalla quota del 50% del debito complessivo promesso in pagamento. Se, invece un provvedimento del giudice del tipo indicato è mancato, i pagamenti sono leciti ed efficaci, per cui vanno detratti dal monte debito e sul residuo va calcolato il 50%.
          Zucchetti SG srl