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accordo ex legge 3/2012

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    12/09/2023 16:20

    accordo ex legge 3/2012

    In un accordo omologato dove il debitore mette a disposizione oltre ad un immobile già liquidato una somma mensile derivante dal proprio reddito per tutta la durata della procedura, si evidenzia un mancato versamento delle somme mensili stabilite. Qualora il Giudice stabilisca la revoca dell'accordo ex art. 14 L. 3/2012, la procedura si converte in liquidazione del patrimonio ex art. 14-quater. La domanda è questa:
    la somma depositata sul conto della procedura sino al verificarsi dell'inadempimento del debitore, viene utilizzata per la liquidazione in base ai privilegi di cui allo stato passivo dell'accordo e alle prededuzioni per l'importo che risulta al momento della conversione? Cioè si interrompono definitivamente i versamenti di cui all'accordo omologato? Oppure il debitore è comunque obbligato a proseguire con i versamenti di cui all'accordo convertito in liquidazione del patrimonio?
    Grazie
    LM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2023 12:54

      RE: accordo ex legge 3/2012

      Nel caso da lei prospettato, la conversione avverrebbe per il fatto che il debitore non ha adempiuto agli impegni assunti con l'accordo omologato, ossia avverrebbe ai sensi dell'ult. periodo del comma 1 dell'art. 14quater l. n. 3 del 2012, lì dove prevede che "la conversione è altresì disposta nei casi di …. risoluzione dell'accordo" e la risoluzione- presupposto nel caso, della conversione, determina la perdita di efficacia dell'accordo risolto, sicchè ciò che fa parte dell'attivo della procedura iniziale (qualunque ne sia la provenienza) viene acquisito dalla nuova procedura di liquidazione, ma gli impegni che il debitore aveva assunto in base all'accordo vengono meno.
      Zucchetti SG srlNel caso da lei prospettato, la conversione avverrebbe per il fatto che il debitore non ha adempiuto agli impegni assunti con l'accordo omologato, ossia avverrebbe ai sensi dell'ult. periodo del comma 1 dell'art. 14quater l. n. 3 del 2012, lì dove prevede che "la conversione è altresì disposta nei casi di …. risoluzione dell'accordo" e la risoluzione- presupposto nel caso, della conversione, determina la perdita di efficacia dell'accordo risolto, sicchè ciò che fa parte dell'attivo della procedura iniziale (qualunque ne sia la provenienza) viene acquisito dalla nuova procedura di liquidazione, ma gli impegni che il debitore aveva assunto in base all'accordo vengono meno.
      Zucchetti SG srl