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Partecipazione al concorso di creditore in surroga

  • Luigi Sica

    Torino
    10/07/2024 07:00

    Partecipazione al concorso di creditore in surroga

    In un accordo di composizione della crisi, Bnl, titolare di un credito Artigiancassa, precisava il suo credito verso la ditta individuale del ricorrente. La procedura veniva omologata, eseguita ed estinta nel 2022 con falcidia del 95% di questo credito chirografario . Oggi, a luglio 2024, il medio credito centrale, mai citato da BNL quale proprio garante ex legge 662/96, intima al ricorrente di pagare loro la perdita del credito BNL in quanto surrogati. L' Occ aveva interrogato le banche dati CAI, Crif, Ctc e Cr senza rinvenire alcuna traccia di questa garanzia. Si chiede se :a) BNL aveva l'onere di rappresentare al MCC l'esistenza di questa procedura in modo che esso partecipasse al concorso b) il ricorrente rimane debitore per la garanzia in surroga anche se il debito vs BNL è diventato inesigibile c) in via generale, quale altra banca dati l' Occ può interrogare per accertare l'esistenza di garanzie di questo tipo o altro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/07/2024 19:02

      RE: Partecipazione al concorso di creditore in surroga

      L'accordo di composizione della crisi, come ora il concordato minore, ha una durata nel corso della quale i creditori possono avanzare le loro pretese. Lei, non sappiamo in che veste, ha pagato il creditore BNL che all'epoca risultava e che probabilmente ha espresso il voto, e non poteva sapere quali fossero i rapporti tra BNL e MCC, il credito del quale, peraltro, nasce nel momento in cui la banca escute la garanzia . In mancanza di informazioni sull'esistenza di tale garanzia di MCC, il debitore non era tenuto a fare un accantonamento in favore di MCC, per cui questi non può lamentarsi se non è stato considerato nella procedura.
      Chiusa la procedura nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti della stessa e rimane il debitore, il quale viene automaticamente esdebitato. Intervenuta la esdebitazione del debitore, riteniamo che MCC non possa più nulla pretendere da costui; non certo la quota che le sarebbe spettata quale privilegiato perché il debitore, se avesse saputo del credito avrebbe potuto proporre un pagamento parziale o dilazionato a norma dell'art. 7 l. n. 3 del 2012, né la quota che è stata assegnata ai chirografari in quanto questa è stata già correttamente pagata a BNL; nè infine può chiedere di surrogarsi nella posizione di BNL in quanto la procedura è chiusa e nei confronti del debitore in bonis non può surrogarsi in un credito che questi ha già pagato al surrogato.
      Zucchetti SG srl