Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

procedura di sovrandebitamento

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    04/11/2022 12:53

    procedura di sovrandebitamento

    Buongiorno,
    sono stata nominata liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio, ma la predetta procedura non ha fondi, atteso che il debitore percepisce uno stipendio minimo incapiente anche per l'obbligo di mantenimento dei figli minorenni.
    Molti dei beni immobili che sono stati messi a disposizione della procedura sono gravati da usufrutto e in parte in comproprietà con altri familiari.
    Alla mia richiesta al debitore di un fondo spese per procedere alla vendita dei beni, vi è stato il suo diniego in quanto non ha disponibilità economica.
    Domando se è previsto che debba anticiparli il liquidatore ma, fatto più importante, qualora il liquidatore anticipasse le spese come li recupera nella ipotesi di mancanza di acquirente, atteso i beni immobili sono difficili da collocare. Infatti un bene gravato da usufrutto o in comproprietà ha sicuramente una ridotta possibilità di collazione sul mercato immobiliare.
    Ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete fornirmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2022 11:17

      RE: procedura di sovrandebitamento

      Gli organi delle procedure concorsuali, compreso il liquidatore della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, non hanno alcun obbligo di anticipare le spese della procedura e, se a volte lo fanno, lo fanno a loro rischio; ed infatti le anticipazioni avvengono quando vi è la ragionevole sicurezza del recupero; in mancanza di fondi si procede con le prenotazioni a debito e anticipazioni a carico dell'Erario, nei limiti consentiti dall'art. 146 DPR n. 115 del 2002. Tale norma si riferisce alla procedura fallimentare, ma le affinità esistenti tra fallimento e liquidazione patrimoniale ex art. 14ter e segg. l. n. 3 del 2012 giustificano l'estensione analogica della norma anche alla procedura in esame (almeno secondo noi).
      Questo problema dell'applicazione di norme dettate per il fallimento anche alla liquidazione del patrimonio si pone anche per l'altro problema che lei pone circa la difficoltà a vendere quote di beni immobili o beni gravati da usufrutto (dei quali, quindi il debitore dispone soltanto della nuda proprietà), giacchè, ammesso che da un riscontro concreto risulkti la non convenienza alla conservazione e liquidazione di tali beni, nella procedura in esamme manca una norma simile a quella di cui aol comma ottavo dell'art. 104ter, che consente di dimettere i beni acquisiti alla procura in caso di non convenienza. Questa norma è da considerare norma di carattere eccezionale in quanto contrasta col principio della collettività oggettiva del fallimento che coinvolge l'intero patrimonio del debitore allo scopo di liquidarlo per la soddisfazione dei creditori e pertanto è difficile applicarla alla liquidazione del patrimonio; tuttavia, anche in questo caso, a nostro avviso dovrebbero prevalere le affinità tra le due procedure che giustificherebbero l'applicazione della normativa fallimentare ai casi non contemplati dalla legge sul sovraindebitamento.
      E' opportuno, tuttavia, che ne riferisca al giudice la situazione e prospetti queste possibilità per vedere cosa ne pensa.
      Zucchetti SG srl