Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

  • Emanuele Favero

    Parma
    21/12/2024 19:50

    Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

    Se ho capito bene, con le ultime modifiche, l'obbligo di aggiornamento biennale richiesto sia per i Gestori sia per i Curatori/Commissari/etc. è di 18 ore.
    E' possibile capire se i corsi sono equipollenti? Naturalmente tenendo conto delle scadenze biennali diverse.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      03/01/2025 18:11

      RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

      Gli obblighi formativi dei gestori nominati dall'OCC non sono quelli di cui all'art. 356 c.c.i.i..
      Per i gestori, infatti, la disciplina per l'iscrizione e l'aggiornamento è quella di cui all'art. 5 del DM 202/2014, sebbene il comma secondo dell'art. 356 rimandi ad essa. Peraltro, il d.lgs n. 136/2024, nel riscrivere l'art. 356, ha avvicinato di molto le relative regole, anche se permangono talune differenze.
      Per i curatori, commissari giudiziali e liquidatori il comma secondo dell'art. 356 prevede che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di 40 ore.
      Per il mantenimento dell'iscrizione è inoltre previsto un aggiornamento biennale, che per gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro è di 18 ore (in luogo dei 40 previsti dalla lett. d) del comma 5).
      Anche per coloro che intendono svolgere le funzioni di gestori delle crisi da sovraindebitamento è necessario assolvere alla formazione di cui al medesimo art. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014. Pure in questo caso, per gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili la durata dei corsi è fissata in 40 ore ed è previsto (come fa l'art. 356 c.c.i.i.) l'esonero dall'applicazione della lettera c). Non è invece previsto l'esonero dall'applicazione della lettera d), con la conseguenza che per il mantenimento dell'iscrizione il corso biennale deve essere di 40 ore.
      Dunque, in definitiva:
      sia per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, sia per ricoprire le funzioni di gestori della crisi da sovraindebitamento, avvocati e dottori commercialisti devono svolgere una formazione iniziale di 40 ore;
      viceversa mentre le categorie professionali suddette devono sostenere un aggiornamento biennale di 18 ore per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, per continuare a svolgere le funzioni di gestori della crisi la durata dell'aggiornamento biennale è di 40 ore, come quella iniziale.
      Infine, solo i programmi dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i. devono essere conformi alle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.
      Possiamo quindi concludere nel senso che i corsi non sono equipollenti.