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Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

  • Nicola Bussoni

    Parma
    02/05/2024 16:08

    Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

    Egregi, sono Gestore della Crisi e Liquidatore di una procedura di LC. Ottenuto il ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato mi ritrovo con oltre 100.000 euro sul conto della procedura e vorrei procedere con un primo riparto parziale a favore del creditore fondiario e dei creditori prededucibili, OCC incluso.
    A tal proposito vi chiedo se, una volta che il GD avrà dichiarato l'esecutività del riparto parziale, posso procedere al pagamento dei creditori con bonifico oppure se devo fare una specifica Istanza di liquidazione del compenso per l'OCC ed emissione mandato di pagamento.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2024 08:10

      RE: Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

      Mandato di pagamento e bonifico operano su piani diversi, nel senso che, una volta che il giudice ha autorizzato l'esecuzione del piano di riparto ai sensi dell'art. 275, comma 5, il liquidatore chiede al giudice di prelevare dal deposito della procedura la somma necessaria per pagare i creditori e poi provvede al pagamento degli stessi a mezzo bonifico ; salvo per quanto riguarda il compenso del liquidatore, cui si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 276.
      Zucchetti SG srl
      • Nicola Bussoni

        Parma
        06/05/2024 11:55

        RE: RE: Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

        Vi ringrazio per il cortese riscontro. A mio parere considerando che il compenso dell'OCC è stato inserito nello Stato Passivo esecutivo e nel piano di riparto parziale, se il GD autorizzerà il riparto, sarebbe corretto prelevare anche il compenso dell'OCC visto che le somme disponibili sul conto corrente consentono di soddisfare tutti i creditori prededucibili.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2024 20:04

          RE: RE: RE: Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

          Certamente si.
          Zucchetti SG srl
      • Donatella Berto

        Treviso
        12/10/2024 15:33

        RE: RE: Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

        Buongiorno, ho letto la vostra risposta e poiché mi accingo a sottoporre ad approvazione un paio di riparti parziali di procedure di liquidazione del patrimonio vorrei chiedere un ulteriore chiarimento rispetto alla convincente risposta già data.
        Nel caso in cui l'OCC non abbia formalizzato la richiesta di ammissione al passivo ed il Liquidatore ritenga opportuno pagare ( in tutto o in parte?) un acconto sul compenso dell'OCC, come si dovrebbe operare? Inserire l'importo nel piano di riparto oppure formulare istanza di liquidazione al GD? Grazie
        Donatella Berto
        Ps nella risposta di cui sopra è corretto il riferimento all'art. 276 CCII? grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2024 17:48

          RE: RE: RE: Riparto Parziale e Liquidazione compenso OCC

          Il credito per compenso dell'OCC è prededucibile in virtù del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett.a), c.c.i.i.. I crediti prededucibili non vanno comunque pagati automaticamente, in quanto è pur sempre necessaria una richiesta dell'interessato il quale, se la sua domanda è contestata, deve procedere all'insinuazione; ciò è tanto più vero nel caso di compensi in quanto questi, ove non sia stato prefissato col debitore, va liquidato secondo i parametri esposti dal d.m. n. 202 del 2014, per cui è indispensabile che l'OCC si munisca della liquidazione e poi chieda il pagamento della somma liquidata; a questo punto il pagamento, ove non sorgano contestazioni potrà avvenire direttamente oppure mediante inserimento nel piano di riparto ove questo sia imminente.
          Nella risposta precedente si diceva che "salvo per quanto riguarda il compenso del liquidatore, cui si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 276", riferimento corretto in quanto questa norma, letta peraltro in combinato con l'art. 275 comma 3, chiarisce che il compenso al liquidatore va liquidato alla fine della procedura dopo l'approvazione del rendiconto, come avviene nella liquidazione giudiziale.
          Zucchetti SG srl