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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
beni non compresi nella liquidazione controllata
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Lorenzo Gelmini
Bergamo23/09/2024 22:13beni non compresi nella liquidazione controllata
Buongiorno, vorrei sottoporre la seguente questione per conoscere il vostro parere.
Con riferimento alla liquidazione giudiziale l'art. 146 del CCII riproduce esattamente il vecchio testo dell'art. 46 LF, ricomprendendo, al primo punto, tra i beni da escludere anche "i beni e i diritti di natura strettamente personale".
L'analoga disposizione con riferimento alla liquidazione controllata viene riprodotta nell'articolo 268, comma 4, CCII (che a sua volta riproduce esattamente l'art. 14 ter L. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio) omettendo però il riferimento ai "i beni e i diritti di natura strettamente personale" di cui alla lettera a) dell'art. 146 CCII.
Non mi è chiaro il motivo o la ragione di tale omissione e cioè perchè, per esempio, nel caso di liquidazione giudiziale di un imprenditore persona fisica "i beni e i diritti di natura strettamente personale" sono esclusi, mentre nella corrispondente procedura di liquidazione controllata di una persona fisica tali beni e diritti strettamente personali sarebbero invece compresi.
A mio parere non vi è logica di tale disparità di trattamento con riguardo ai "i beni e i diritti di natura strettamente personale" quali, ad esempio, i diritti potestativi, i quali per natura si sottraggono allo spossessamento oppure, per fare un altro esempio, il credito derivante dal risarcimento del danno (esclusivamente) biologico subito per errore medico, il quale evidentemente ha carattere esclusivamente personale.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e per il vostro prezioso contributo.
Dott. Lorenzo Gelmini
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Zucchetti SG
Vicenza24/09/2024 19:46RE: beni non compresi nella liquidazione controllata
Lei ha colto una discrasia che non trova alcuna spiegazione se non una dimenticanza o superficialità nella redazione dell'art. 268, per cui riteniamo che anche nella liquidazione controllata valga l'esenzione per i beni personali. Proprio alcuni giorni addietro, rispondendo ad un quesito circa l'utilizzo dell'auto per motivi di salute da parte del sovraindebitato ammesso alla liquidazione controllata, avevamo risposto "Dall'art. 268 comma 4 c.c.i.i. si deduce che sono esclusi dalla liquidazione i beni di natura strettamente personali e impignorabili e quelli indispensabili alle esigenze proprie e della propria famiglia, per cui stabilire se l'utilizzo dell'auto allo scopo indicato rientri in questa categoria è frutto di una valutazione abbastanza discrezionale che muove dalla conoscenza della situazione reale…". Come vede non avevamo detto: "l'art. 268 stabilisce che", ma che da tale norma si deduce che…., in ragione appunto della mancanza da lei evidenziata e del fatto che non avrebbe senso che, proprio in una procedura che colpisce normalmente un soggetto più debole e meno strutturato di quello che può accedere alla liquidazione giudiziale, siano acquisiti alla massa i beni personali.
Zucchetti SG Srl-
Fabio Mora
Porto S.Giorgio (FM)27/11/2024 21:12RE: RE: beni non compresi nella liquidazione controllata
Con riguardo ai beni non compresi nella liquidazione controllata, l'art. 268 co. 4 lett. d), menziona le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Vi potrebbero rientrare i buoni fruttiferi postali e le polizze previdenziali?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza29/11/2024 10:27RE: RE: RE: beni non compresi nella liquidazione controllata
Sui buoni postali fruttiferi esiste una legislazione non sempre coerente che ha come base il codice postale di cui al DPR 29.03.1973, n. 156, su cui sono stati effettuati numerosi interventi,. Allo stato, ci sembra di capire che l'art. 175 di detto codice impone l'insequestrabilità e l'impignorabilità dei buoni postali fruttiferi, in quanto pur dopo alcune abrogazioni, è rimasta la norma che "i buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge".
Per le polizze previdenziali il discorso è più semplice in quanto vi è l'art. 1923 c.c. che esclude le somme dovute dall'assicuratore in forza di assicurazione sulla vita dalla categoria dei beni sequestrabili e pignorabili, sempre che si tratti di vere polizze di natura previdenziali , funzionali, cioè, allo scopo di reintegrare il beneficiario del danno provocato dall'evento morte o sopravvivenza attraverso la prestazione dell'assicuratore in precedenza stimata idonea a soddisfare l'interesse leso dall'evento preso in considerazione. Se la polizza non ha queste caratteristiche in quanto a consentire all'assicurato , attraverso il diritto di recesso ad nutum, di recuperare somme che, pur realizzando lo scopo di risparmio, non integrano gli estremi della funzione previdenziale, le relative somme sono pignorabili e sequestrabili. In sostanza la impignorabilità permane se la polizza ha effettivamente natura previdenziale.
Zucchetti SG srl-
Fabio Mora
Porto S.Giorgio (FM)29/11/2024 12:05RE: RE: RE: RE: beni non compresi nella liquidazione controllata
Ringrazio per la risposta chiara, articolata ed esaustiva. Aggiungo una seconda domanda: il debitore può rinunciare volontariamente all'impignorabilità e all'insequetrabilità delle predette polizze previdenziali e buoni postali mettendoli a disposizione della procedura per una migliore soddisfazione dei creditori? Il liquidatore in tal caso può apprendere all'attivo tali titoli? -
Zucchetti SG
Vicenza29/11/2024 20:18RE: RE: RE: RE: RE: beni non compresi nella liquidazione controllata
L'impignorabilità costituisce una eccezione al principio espresso all'art. 2740 del c.c., secondo cui il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, essendo i beni dichiarati impignorabili dalla legge esclusi dalla responsabilità patrimoniale del debitore. Di conseguenza il debitore non ha la disponibilità della pignorabilità o impignorabilità tale da potervi rinunciare, tuttavia poiché è il debitore che deve fare opposizione all'eventuale pignoramento di beni impignorabili, questi possono essere appresi all'attivo della procedura assicurandosi che il debitore non reagisca; onde evitare future contestazioni o responsabilità sarebbe comunque il caso che il debitore rilasciasse una dichiarazione scritta in cui dichiara che pur sapendo della impignorabilità del bene acquisito non intende opporsi a tale provvedimento nell'interesse comune dei creditori. .
Zucchetti SG srl
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