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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Valerio Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    21/03/2023 19:19

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Buonasera,
    si chiede Vostro parere in merito alla prededucibilità dei compensi di dell'advisor e del legale del debitore che accede ad una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII.
    Sul punto si segnalano i seguenti articoli:
    - art. 6 CCII che disciplina in linea generale la prededucibilità dei crediti;
    - l'art. 277 comma CCII specifico della Liquidazione Controllata che specifica: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
    - l'art. 233 CCII relativo ai conti speciali in ambito di liquidazione giudiziale che a mio parere è richiamato in ambito di liquidazione controllata dall'art. 275 CCII comma 2 secondo periodo: "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili".
    A mio avviso oltre ai compensi dell'OCC sono da soddisfarsi in prededuzione anche i compensi dell'advisor e del legale che hanno permesso l'accesso alla procedura di liquidazione controllata essendo anche richiamato nell'ambito della stessa l'art. 233 relativo ai conti speciali utilizzato per la distinzione tra spese specifiche e generali da imputarsi sull'immobile ipotecato con criterio proporzionale.
    Attendo un vostro autorevole parere
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2023 20:03

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Lei giustamente richiama l'art. 6 ccii perché questa è norma cardine del regime della prededucibilità. Orbene, detta norma, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili. Nel suoi caso i compensi dell'advisor e del legale che hanno collaborato con il debitore per accede ad una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII non sono tra le voci elencate nelle quattro lettere dell'art. 6, per cui bisogna vedere se la prededuzione è attribuita da altra previsione di legge.
      Lei ancora giustamente richiama il secondo comma dell'art. 277, per il quale "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". E' una norma che riprende il pari comma dell'art. 14-duodecies della legge n. 3 del 2012, abbastanza confusa in quanto fa una sintesi del secondo comma dell'art. 11bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. (ripresi dagli stessi commi degli artt. 222 e 223 del nuovo codice). Ad ogni modo, per quanto qui interessa è indubbio che la norma richiamata attribuisca la prededuzione ai crediti sorti in "occasione o in funzione della liquidazione" e i crediti per i compensi degli indicati professionisti collegati a prestazioni antecedenti l'apertura della procedura ma finalizzate all'accesso alla stessa sono da ritenere funzionali alla liquidazione controllata. Rimane il fatto che gli stessi crediti per le prestazioni finalizzate all'accesso ad un accordo di ristrutturazione o ad un concordato godono della prededuzione, ai sensi dell'art. 6, lett. b) e c), CCII, solo nei limiti del 75% del credito accertato e purchè l'iniziativa abbia successo.
      Non ci sembra, infine, pertinente il richiamo dell'art. 233 da parte dell'art. 275 in quanto la materia in esame non attiene alle disposizioni sulle vendite.
      Zucchetti SG srl