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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
INSINUAZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER CONSULENZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRANDEBITAMENTO
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)06/11/2025 18:57INSINUAZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER CONSULENZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRANDEBITAMENTO
Buonasera,
quale Liquidatore di una LC mi trovo a dover esaminare le domande di ammissione al passivo della procedura.
Ho una domanda di un consulente che richiede di essere ammesso al passivo con privilegio ex art. 2751 bis c.c. per aver prestato assistenza al debitore finalizzato alla presentazione di una domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento, collaborando e supportando l'attività svolta dal legale del debitore. Al contempo ho esaminato anche la domanda del legale del debitore che ha fornito anch'egli supporto al debitore per l'accesso alla procedura: in particolare il legale documenta di aver assistito il debitore sia nella fase extragiudiziale (prima consulenza e stesura della domanda di accesso e raccolta documentazione) sia nella fase giudiziale (ha redatto il ricorso per l'accesso alla procedura).
Posto che mi sembra che le attività siano duplicate anche con riguardo alla semplicità della procedura arrivo alla domanda: come Liquidatore mi basta verificare che la documentazione fornita sia corretta dal punto di vista formale e sostanziale (contratto stipulato e suo contenuto, prestazione effettivamente svolta) per l'inserimento del credito nello stato passivo ? Devo anche verificare la congruità del compenso concordato oppure basta semplicemente il fatto che il debitore abbia accettato lo stesso?
Il mio dubbio verte sul fatto che questi debiti sono sorti proprio a causa della procedura o meglio per addivenire alla stessa e inoltre il creditore ha concordato con il debitore che il pagamento della sua prestazione avvenisse in seno alla procedura e non al termine della prestazione stessa; di conseguenza i creditori concorrenti si vedranno ridurre le percentuali di recupero del loro credito.
La seconda domanda è questa: l'art. 2751 bis n. 2 c.c. dispone che sono assistiti da privilegio generale i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Mi potreste spiegare come posso controllare questo periodo con riferimento al mio caso e cioè il contratto stipulato con il consulente è datato 15/01/2023 (avente ad oggetto l'assistenza finalizzato alla presentazione di una procedura di composizione della crisi), il ricorso per l'ammissione alla LC è stato presentato il 07/12/2023 dal legale e l'emissione sentenza di apertura LC in giugno 2025.
GRAZIE-
Zucchetti Software Giuridico srl
09/11/2025 12:45RE: INSINUAZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER CONSULENZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRANDEBITAMENTO
Concordiamo con la prospettazione offerta nella domanda.
Intanto, va premesso che il credito chiesto dal legale per la fase 2 è un credito che sorge successivamente all'apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che esso va escluso, per definizione dal concorso sui beni della procedura così come accade nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. Se si ammettesse la possibilità per creditori posteriori di insinuarsi al passivo si riconoscerebbe di fatto al debitore di determinare se ed in quale misura i creditori concorsuali possono soddisfarsi, attribuendogli la possibilità di incrementare la massa passiva e determinare l'insorgenza di crediti privilegiati rispetto ad altri.
In secondo luogo, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore non è chiamato a svolgere alcuna attività processuale, per cui l'assistenza del difensore è del tutto inutile.
Una ulteriore notazione va fatta a proposito dei criteri di determinazione del compenso.
Invero, risolvendo un risalente dibattito, le sezioni unite della corte di cassazione (n. 16300 del 24/07/2007) hanno affermato che "Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione".
Successivamente, il DM 147/2022 ha previsto al punto 20 della tabella una specifica voce per i procedimenti volti alla dichiarazione di fallimento
Questi argomenti possono essere utilizzati, stante l'identità di struttura dei due procedimenti, anche con riferimento a quello volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Quanto al biennio preso in considerazione dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., osserviamo che a nostro avviso esso certamente spetta nel caso prospettato.
Il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all'articolo 2751 bis n. 2 c.c., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Di conseguenza, nel caso di un unico incarico, le prestazioni del professionista vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio purchè risultino tra loro collegate. ossia, se si accerta che il credito vantato dal richiedente è maturato con riferimento a un unico incarico professionale e che la prestazione resa, sia pure scomponibile in una pluralità di atti e mansioni distinte, ha avuto carattere unitario poiché le singole attività sono state tra loro strumentalmente connesse in funzione del raggiungimento del risultato finale, la conseguenza è che anche i compensi per le attività anteriori a quelle svolte nel biennio precedente il momento in cui la prestazione professionale è stata portata a termine o è cessata devono essere assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
Come ha spiegato la Cassazione, infatti, il discorso del biennio rileva prevalentemente in caso di pluralità di incarichi (Cass. 14/10/2015, n. 20755; Cass. 28/1/2014, n. 1740), per le quali il limite biennale opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: "in altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".-
Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)09/11/2025 13:38RE: RE: INSINUAZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER CONSULENZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRANDEBITAMENTO
Ringrazio per la risposta ma sinceramente non ho capito molto bene, ma credo che il mio quesito non sia stato ben compreso, forse per via dell'articolazione un po' complessa.
Infatti la prima parte del quesito riguardava la verifica dell'ammissione al passivo delle competenze relative all'attività di due soggetti distinti, il primo "consulente" che ha avviato la verifica della presenza dei requisiti e della convenienza per l'accesso alla procedura, documentando di aver predisposto e richiesto tutta una serie di documentazione che è stata poi fornita al Gestore tramite il secondo soggetto e cioè il legale, nominato dal debitore, legale che ha intrattenuto i rapporti con il Gestore fornendo a questi la documentazione predisposta dal consulente e che poi ha predisposto e depositato il ricorso per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.
Considerata la semplicità della procedura l'attività sopra descritta mi è sembrata alquanto ridondante e, anche se ognuno dei due soggetti ha elencato una serie di attività specifiche che avrebbe svolto a favore del debitore, mi chiedevo se è mio compito eventualmente verificare la reale necessità delle prestazioni svolte e quindi anche verificare la correttezza del compenso richiesto.
A supporto di ciò richiamo quanto inserito nella sentenza dichiarativa di LC da parte del Giudice che precisa " nelle procedure ex art. 268 CCII l'attività degli advisors (economici e legali) del debitore debba essere ritenuta generalmente non necessaria o non funzionale alla procedura , in quanto, fino a prova contraria, ritenuta meramente duplicativa dell'attività già svolta per legge dall'OCC; quindi in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli advisors saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest'ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l'esercizio, nell'interesse della massa dei creditori, delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/ inefficacia, di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi".
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito forse ho frainteso io la portata della norma. Capisco quindi che il privilegio si ha solo con riferimento agli ultimi due anni della prestazione; quindi esemplificando qualora si abbia un compenso riferito agli anni 2015-2016-2017-2018 il privilegio riguarderebbe solo gli importi relativi agli anni 2017 e 2018. Diverso poi sarebbe il termine di prescrizione per la richiesta di pagamento delle prestazioni professionali.
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