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RINUNCIA EREDITA' ANTE APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLARTA

  • Stefano Carlo Benetti Serravesi

    Brescia
    18/07/2025 18:38

    RINUNCIA EREDITA' ANTE APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLARTA

    Buongiorno.
    Il debitore ed i suoi due figli ha rinunciato nel 2018, entro tre mesi dall'apertura della successione, all'eredità del marito/padre; i tre:
    - non hanno redatto alcun inventario dei beni ereditari;
    - hanno continuato ad abitare un immobile di cui il defunto era proprietario al 50% col debitore.
    La SAS di cui era accomandatario il defunto marito e accomandante il debitore è fallita nel 2019.
    Il debitore ora chiede di accedere alla liquidazione controllata.
    Chiedo:
    - poichè non è stato redatto l'inventario, i tre (di cui uno era minorenne all'atto notarile di riuncia e per lui ha sottoscritto il debitore, autorizzata dal Giudice Tutelare), avendo continuato ad abitare l'immobile di cui sopra, sono diventati eredi puri e semplici in forza di accettazione tacita di fatto?
    - il debitore, in quanto coniuge del defunto, ha diritto di abitazione sulla quota di proprietà dell'immobile intestata al de cuius e, quindi, non si può ritenere che abbia compiuto atti di gestione che possano integrare accettazione tacita?
    - non avendo redatto l'inventario, i due figli del de cuius, avendo continuato a coabitare con il debitore l'immobile di cui sopra, sono diventati eredi puri e semplici in forza di accettazione tacita di fatto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/07/2025 16:13

      RE: RINUNCIA EREDITA' ANTE APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLARTA

      Per rispondere alla domanda va premesso che il coniuge il quale sia nel possesso dell'abitazione coniugale non può considerarsi alla stregua di un erede che trovasi nel possesso dei beni ereditari, e dunque non trova applicazione nei suoi confronti la disciplina di cui all'art. 485 c.c..
      La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente osservato che il "il coniuge, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 cod. civ., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori" (Cass. Sez. 5, 29/01/2008, n. 1920).
      Dunque, poiché il coniuge che continui ad abitare nell'abitazione coniugale non soggiace alla disciplina dell'art. 485 c.c., egli non è tenuto a redigere l'inventario, per cui la dichiarazione di rinuncia è certamente produttiva di effetti.
      Diverso è il caso degli altri eredi.
      In relazione costoro si pone, in diritto, il problema di stabilire se il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari debba sempre redigere l'inventario, anche quando intenda rinunciare all'eredità, o se invece la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 519 c.c. lo dispensi dal farlo laddove, come nel caso prospettato nella domanda, essa intervenga nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.p.c.
      Il tema è stato affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e vende contrapposti due orientamenti.
      Secondo un primo filone "l'accettazione della eredità virgola che la legge impone al chiamato nel possesso dei beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'articolo 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni dell'eredità virgola che questa sia stata accettata puramente e semplicemente" (Cass., 29.3.20003, n. 4845; successivamente, nello stesso senso, Cass., ord. 23.7.2020, n. 15690 e Cass., 11.5.2021, n. 12437).
      Un diverso orientamento, riconducibile a (Cass., 17.10.2016, n. 20960, Cass. 21.41958, n. 1319, Cass., 27.7.1964, n. 2067, Cass. 30.10.1991, n. 11634), sostiene invece che nel termine di tre mesi il chiamato che sia in possesso dei beni ereditari deve redigere l'inventario oppure, in alternativa, può rinunciare all'eredità (nella stessa direzione Cfr. Trib. Milano, 18.2.2020, n. 1552 e App. Bologna, 23.10.2020, n. 2792). Questo orientamento ritiene che imporre all'erede il quale voglia rinunciare all'eredità di eseguire l'inventario solo perché si trova in possesso anche di uno solo dei beni costituenti l'asse ereditario, sarebbe eccessivamente gravoso, senza essere davvero utile ai creditori.
      Anche in dottrina si registrano diversità di orientamenti, per cui la nostra risposta non può che fermarsi alla rappresentazione di questo forte contrasto, il quale certamente non mancherà di approdare al vaglio delle Sezioni Unite.
      Infine, quanto ai minori, osserviamo che a norma dell'art. 471 c.c. le eredità devolute a costoro si possono accettare solo con il beneficio dell'inventario.