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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
mancata insinuazione del creditore fondiario in liquidazione controllata
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Luigi Sica
Torino03/09/2024 16:11mancata insinuazione del creditore fondiario in liquidazione controllata
In presenza di due creditori ipotecari (ipoteca 1° grado e creditore procedente che vantava una ipoteca di secondo grado) in relazione ad un unico bene immobile, qualora il creditore fondiario (ipoteca di 2° grado) abbia incassato il saldo prezzo dalla procedura esecutiva individuale, ex art .141 tub, ma, previo invito, non si sia insinuato, esso va escluso dallo Stato passivo, dal concorso e dal riparto, chiedendogli la restituzione del saldo prezzo ? Oppure, in sede di riparto applicherò comunque la distribuzione tenendo conto del creditore f. non insinuato.
Il creditore ipotecario con ipoteca di 1° grado non si è insinuato nella procedura.
Come vanno gestite le relative posizioni ai fini dell'esecuzione della liquidazione controllata e all'elaborazione dello stato passivo?-
Zucchetti SG
Vicenza04/09/2024 18:40RE: mancata insinuazione del creditore fondiario in liquidazione controllata
Dalla descrizione della vicenda da lei fatta , noi abbiamo capito che sullo stesso bene immobile erano iscritte due ipoteche, una ordinaria di primo grado e una fondiaria di secondo grado. Il creditore fondiario ha agito esecutivamente sul bene gravato ed è stato soddisfatto prima che il debitore fosse ammesso alla procedura di liquidazione controllata, nella quale né il creditore ipotecario di primo grado né quello di secondo grado si sono insinuati. Lei si chiede, a questo punto come comportarsi.
Premesso che in forza del richiamo del comma 5 dell'art. 270 ccii alla liquidazione controllata si applica la disciplina della liquidazione giudiziale quanto al credito fondiario (cfr. la recente Cass. 19 agosto 2024, n. 22914), va anche detto che nel caso specifico detta normativa non assume particolare rilievo in quanto essa regola i rapporti tra fallimento, ora liquidazione giudiziale (e liquidazione controllata) e esecuzione individuale attribuendo l'art. 41 TUB al creditore fondiario il potere di iniziare e proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore anche in pendenza di una delle procedure indicate nel mentre nel caso la procedura esecutiva individuale è stata definita prima dell'apertura della liquidazione controllata. In questa situazione non entrano più in ballo i rapporti tra procedura concorsuali e individuali, essendo quest'ultima definita, e si ha un creditore che è stato soddisfatto prima dell'apertura del concorso soggetti a revocatoria fallimentare nella liquidazione giudiziale in linea teorica, ma comunque esclusi dalla revocatoria dal comma 4 dell'art. 166, e, a maggior ragione esclusi dalla revocatoria ordinaria ammessa nella liquidazione controllata dall'art. 274.
Il creditore fondiario, quindi, essendo stato soddisfatto non si è insinuato al passivo della procedura e, poiché, come sopra detto, non ha esercitato il privilegio processuale di agire in via esecutiva in pendenza della liquidazione giudiziale, egli non è tenuto a norma ad insinuarsi al passivo a norma dell'ult. comma dell'art. 151 cccii
Quanto al creditore ipotecario di primo grado, la sua mancata insinuazione al passivo esclude lo stesso dal concorso, per cui, in conclusione, lei può andare avanti nella procedura senza tener conto del credito dei due soggetti indicati, che non partecipano al concorso (ciascuno per suoi motivi) né può fare nulla per recuperare quanto pagato al creditore fondiario.
Zucchetti SG srl-
Luigi Sica
Torino04/09/2024 19:31RE: RE: mancata insinuazione del creditore fondiario in liquidazione controllata
Grazie. Devo aggiungere che nella sentenza di apertura della LC il GD , in accoglimento del ricorso, pare aver subordinato l'attrazione nella massa attiva al momento del decreto di trasferimento dell'immobile (già ) aggiudicato, se anteriore o successivo alla sentenza di apertura della LC. Nel caso, il decreto di trasferimento e' avvenuto dopo la sentenza di apertura della LC. Questa circostanza ha aperto comunque il concorso oppure la avvenuta percezione dell'intero prezzo ex art.141 tub chiude la questione ex lege nonostante quanto previsto in sentenza ? -
Zucchetti SG
Vicenza05/09/2024 19:40RE: RE: RE: mancata insinuazione del creditore fondiario in liquidazione controllata
Non ci è chiaro il provvedimento del giudice delegato in quanto l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. dispone che "In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti". Lo scopo di questa norma- hanno spiegato le Sez. unite della Cassazione (Cass. sez.un. Sentenza 28/11/2012, n. n. 21110)- è "quello di garantire il più possibile la stabilità dell'acquisto conseguito dal terzo nell'ambito del processo esecutivo" e che "Il legislatore, precisando che gli effetti dell'aggiudicazione – anche provvisoria, ma a maggior ragione se definitiva – restano fermi nei confronti degli aggiudicatari "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo", ha inteso evidentemente ben sottolineare l'autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto acquisito dall'aggiudicatario o dall'assegnatario, rispetto agli eventi che possano successivamente incidere sul corso del processo esecutivo". Ne consegue che, anche lì dove opera il divieto della prosecuzione delle azioni esecutive, all'aggiudicazione avvenuta anteriormente all'inizio della procedura concorsuale deve seguire l'emissione del decreto di trasferimento: a maggio ragione questo principio opera nel caso in cui il divieto citato non operi, come nel caso del creditore fondiario che può iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata del debitore.
Questo discorso per dire come ai fini in esame, ciò che rileva non è tanto il decreto di trasferimento, che è un atto dovuto a seguito della aggiudicazione già avvenuta prima della apertura della procedura concorsuale, ma il momento dell'avvenuto pagamento, che ha estinto il debito dell'esecutante; se, nel caso, tale pagamento è intervenuto prima dell'apertura della liquidazione controllata, la procedura concorsuale si trova di fronte ad un credito estinto e ad una procedura esecutiva ormai definita con l'aggiudicazione, il pagamento del prezzo e il riparto a favore dell'esecutante, rimanendo solo da completare l'atto dovuto del decreto di trasferimento del bene in favore dell'aggiudicatario; ed infatti il liquidatore non potrebbe più intervenire ai sensi dell'art. 41TUB nell'esecuzione individuale per far valere i crediti prioritari della procedura concorsuale.
Zucchetti SG srl
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