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programma di liquidazione del patrimonio ex art. 14

  • Marcello Carone

    TARANTO
    13/09/2023 09:57

    programma di liquidazione del patrimonio ex art. 14

    Sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14, legge 27/01/2012 n. 3.
    Come indicato nel programma di liquidazione ho provveduto ad assegnazione di un immobile con la previsione che il trasferimento sarebbe avvenuto con atto notarile da stipularsi presso il notaio designato.
    Ora pur essendo previsto che l'immobile venisse assegnato nello stato di diritto e di fatto, in presenza di difformità urbanistiche e con difficoltà evidenziate nella perizia dell'immobile circa l'irreperibilità del fascicolo urbanistico, il notaio ha difficoltà a procedere con l'atto notarile ponendo il vizio come condizione ostativa.
    Eppure la valutazione dell'immobile avveniva considerando tale aspetto.
    Ci sono deroghe in tal senso per procedere con il trasferimento di un immobile soggetto a procedura?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2023 12:59

      RE: programma di liquidazione del patrimonio ex art. 14

      Il comma 1 dell'art. 46 DPR n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) sancisce la nullità degli atti tra privati aventi ad oggetto il trasferimento di edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, privi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ma il comma quinto dello stesso articolo esclude tale nullità per gli "atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali", con l'aggiunta che "l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria".
      Si deduce da tanto che l'immobile affetto da abusi edilizi non è commerciabile tra privati, per cui il notaio non può rogare un atto di vendita avente ad oggetto tali immobili, ma se l'immobile è affetto da violazione sanabile, lo stesso può esesre oggetto di una vendita coattiva, sia in sede di esecuzione individuale che collettiva, e, quindi anche di una vendita competitiva effettuata dal curatore del fallimento o dal liquidatore di una liquidazione del patrimonio, trattandosi comunque di vendite coattive, anche se si concludono con atto notarile e non con decreto del giudice. In conclusione se si tratta di abusi sanabili, il notaio può liberamente stipulare l'atto di compravendita o autenticarne le firme.
      Zucchetti SG srl