Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

ammissibilità nuovo accordo prima dei cinque anni

  • Marika Piazza

    MONZA (MI)
    23/05/2022 13:14

    ammissibilità nuovo accordo prima dei cinque anni

    Il quesito è il seguente: un soggetto la cui domanda di accordo era stata dichiarata improcedibile con provvedimento del 19 settembre 2017, può, ai sensi l'art.7 co.2 lett.b), reiterare la domanda anche se non sono trascorsi, ad oggi, i cinque anni?
    La sentenza della Cassazione n. 1869 del 1 febbraio 2016 , in relazione ad un piano del consumatore, ha affermato che il"provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali - posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell'istituto - di cui all'art.7 co.2 lett.b), peraltro dettato a carico del debitore che "vi abbia fatto ricorso", dunque fruendo degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore.", sembrando far intendere che il termine di cinque anni si riferisca ai soggetti che hanno usufruito degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore e non anche a quelli la cui domanda è stata rigettata fin dall'inizio.
    Ad oggi, quindi, conviene attenersi a tale interpretazione o meglio rimanere ancorati all'interpretazione restrittiva secondo cui la preclusione dei cinque anni si applica a chiunque abbia anche solo presentato ricorso, indipendentemente dagli esiti (e quindi anche con domanda rigettata, non approvata o ritirata)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2022 18:20

      RE: ammissibilità nuovo accordo prima dei cinque anni

      Il principio da lei richiamato espresso da Cass. 01/02/2016, n. 1869 è stato ripreso da Cass. 26/11/2018), n.30534, che in motivazione ha affermato che la norma di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3 del 2012, "finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata".
      Riteniamo, quindi, che possa essere seguito questo principio.
      Zucchetti Sg srl