Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Imprenditore cessato senza beni: può accedere alla liquidazione dei beni?

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    21/04/2021 16:32

    Imprenditore cessato senza beni: può accedere alla liquidazione dei beni?

    Buona sera, propongo 4 domande per un unico caso.
    Sono gestore di una procedura promossa da ex imprenditore, che ha regolarmente cessato l'attività da oltre un anno e che non è proprietario di alcun bene, mobile o immobile. Il sovraindebitato è ora dipendente statale assunto a tempo indeterminato, il cui relativo reddito netto è basso.
    I suoi debiti sono costituiti unicamente da tributi e contributi non versati durante il periodo in cui era imprenditore e quindi IVA, IRAP, IRPEF e contributi INPS.
    Vista la situazione patrimoniale nulla, avrei escluso la percorribilità del ricorso alla liquidazione del patrimonio ma, ho appena letto la risposta da Voi fornita al Collega Cappello del 20/9/2020 ed ho rivalutato il mio iniziale giudizio.
    1° domanda: sull'argomento ci sono state nuove sentenze che hanno rafforzato la possibilità di "liquidare" le entrate future?
    Inoltre, riterrei che, nel caso in questione, visti i debiti non estranei all'attività imprenditoriale, la possibilità del ricorso al piano del consumatore sia senza dubbio esclusa.
    2° domanda: siete d'accordo?
    Infine: supponiamo che si ritenesse di avviare un accordo con i creditori ma - vista l'esigua somma che il debitore potrebbe mensilmente versare ai creditori - l'accordo non potrebbe mai assicurare, addirittura sin da subito, la soddisfazione del 60% dei crediti.
    3° domanda: in tale ultimo caso l'accordo potrebbe essere comunque proposto ai creditori? Nel caso affermativo, i creditori che rappresentano il 60% dei crediti potrebbero approvare l'accordo?

    Molte grazie del validissimo supporto che ci fornite.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:44

      RE: Imprenditore cessato senza beni: può accedere alla liquidazione dei beni?

      Sulla prima domanda, ci sembra che continui la tendenza ad ammettere la liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni, mobili e immobili, da liquidare ( abbiamo rinvenuto, Trib. Matera 24/07/2019; Trib. Roma 29.4.2019).,
      Sul secondo quesito, va confermato che la presenza di debiti derivanti dalla pregressa attività commerciale è ostativa al ricorso al piano del consumatore; tanto più che, ora, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n.137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, alla legge n. 3 del 2012, è considerato consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" (art. 6, comma 2, lett. b). Come si vede questa norma, nell'estendere la qualifica di consumatore anche ai soci illimitatamente responsabili, ancorché "fallibili" per ripercussione in caso di fallimento della società, precisa che il piano può riguardare solo i debiti estranei a quelli sociali..
      Quanto alla terza domanda, va precisato che la legge sul sovraindebitamento non richiede che l'accordo assicuri la soddisfazione del 60% dei crediti né prevede altri limiti minimi di soddisfazione. Il 60% è indicato nell'art. 11, ove indica la percentuale di adesione dei crediti da raggiungere per l'approvazione ("Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti"). Per la presentazione del ricorso, sotto questo profilo è sufficiente rispettare le condizioni di pagamento di cui all'art. 7; ovviamente più elevato è il livello di soddisfazione che si promette o si assicura ai creditori e più agevole è ottenere adesioni nella misura richiesta dalla legge, ma nulla esclude, che i creditori possano aderire in simile percentuale anche in previsione di un pagamento inferiore al 60% dei loro crediti.
      Zucchetti SG srl
      • Giacomo Boldrin

        MIRANO (VE)
        05/07/2021 11:26

        RE: RE: Imprenditore cessato senza beni: può accedere alla liquidazione dei beni?

        La proposta di accordo deve contemplare il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio? Oppure può essere proposta una falcidia anche in relazione a tali debiti?

        Il caso è quello di un consumatore che ha optato per l'accordo in luogo del piano del consumatore in quanto si ravvisano degli elementi che potrebbero portare alla carenza del requisito di meritevolezza.
        Qualora si optasse nella conversione in piano di liquidazione a seguito del mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori, la quota disponibile per la liquidazione può essere anche superiore al quinto dello stipendio? E la durata della liquidazione può essere superiore a 4 anni?
        Vi ringrazio in anticipo per la preziosa collaborazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/07/2021 19:19

          RE: RE: RE: Imprenditore cessato senza beni: può accedere alla liquidazione dei beni?

          Nel vigore dell'attuale legge n. 3 del 2012, i consumatori possono accedere a tutte e tre le procedure da sovraindebitamento, nel mentre in base al nuovo codice- che dovrebbe entrare in vigore l'1.9..2021 (ma le voci di un ulteriore rinvio sono numerose) i consumatori possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (l'attuale piano del consumatore) e alla liquidazione controllata (l'attuale liquidazione del patrimonio), ma è loro precluso il concordato minore che corrisponderà all'attuale accordo.
          L'art. 7, co. 1, della legge citata prevede la stessa regola dettata per il concpordato preventivo e per quello fallimentare, diretta a parametrare la soddisfazione dei creditori prelatizi al valore dei beni gravati, con la differenza che qui è richiesta una attestazione dell'organismo di composizione della crisi, nel mentre manca una norma simile a quella del terzo comma dell'art. 177 l. fall. in ordine al voto dei creditori con preferenza non soddisfatti integralmente per incapienza. Tuttavia Trib. La Spezia 14 gennaio 2021, muovendo dalla considerazione che l'art. 7 l. n. 3 del 2012 riproduce il secondo comma dell'art. 160 l. fall., ha ritenuto- a nostro avviso correttamente- di poter applicare per analogia il terzo comma dell'art. 177 l. fall. anche agli accordi del sovraindebitato.
          Il nuovo comma 1bis dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo".
          Come si vede, questa agevolazione, che sostanzialmente consente di non tenere conto dell'avvenuta cessione è riferita al solo piano del consumatore, per nelle altre procedure la cessione è opponibile. Tuttavia, l'art. 14 ter comma 6 lett. b) stabilisce che "non sono compresi nella liquidazione … b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"; da cui però si può dedurre sia che, poiché il credito da stipendio e da altri emolumenti vitalizi non è utilizzabile nell' ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, rimangono fuori anche i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria, ma si è anche detto che la legge consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri (Trib. Pistoia 27/12/2013).
          L'art. 14-quinquies prevede che "la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda" e l'art. 14-novies, comma 5, che "accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura". Nella liquidazione del patrimonio, pertanto, la durata quadriennale diventa un limite insormontabile.
          Zucchetti SG srl