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Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

  • Elena De Iuliis

    verona
    25/03/2021 16:46

    Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

    Nel ringraziarvi anticipatamente, chiedo il Vostro parere circa le modalità di incasso di crediti sopravvenuti per una procedura di liquidazione ex art.14-ter L.3/2012.
    La questione è questa: un fallimento darà esecuzione ad un riparto in favore della debitrice che ha avuto accesso alla procedura. Senza considerare la natura del credito oggetto di riparto, il fallimento può pagare direttamente la procedura di liquidazione del patrimonio o dovrebbe pagare la debitrice (e poi sarà quest'ultima a riversare le somme sul conto della procedura di liquidazione)? Grazie ED
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2021 19:53

      RE: Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

      Il fallimento dovrà pagare al liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio perché a questi è trasferita la disponibilità dei beni e, sotto il profilo processuale, l'art. 14decies, l- n. 3 del 2012 stabilisce che "Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti".
      Zucchetti Sg srl
      • Luca Boccamaiello

        LA SPEZIA
        14/04/2023 18:28

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

        Qualora l'incasso sopravvenuto (nel caso in esame la liquidazione disposta dal Giudice a favore dell'indebitato di somme derivanti da controversie legali incardinate prima del deposito del ricorso) fosse relativo ad una procedura di Piano del Consumatore ex art. 7 L. 3/2012, la somma in questione dovrebbe essere acquisita dalla procedura oppure rimane nella disponibilità del sovraindebitato?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/04/2023 17:55

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

          Il piano del consumatore si base su un piano con cui il consumatore propone ai creditori una ristrutturazione del proprio debito offrendo di adempiere alle proprie obbligazioni in modo non integrale e(o dilazionato ecc., questo piano se ritenuto fattibile viene, nel concorso delle altre condizioni previste dalla legge, omologato dal giudice e il piano omologato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori e né questi né quelli posteriori possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
          Da questa breve sintesi ricostruttuva del piano del consumatore si capisce che il debiotre è obbligato a dare esecuzione al piamo così come omologato per cui eventuali l'eventuale sopravvenienza di beni, escluse le ipotesi fraudolente, non rilevano, nel senso che rimangono estranee alla procedura.
          Zucchetti SG srl
          • Luca Boccamaiello

            LA SPEZIA
            21/04/2023 18:52

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

            Ringrazio per la risposta.
            Il procedimento logico da voi esposto è sicuramente convincente e conforta anche il mio convincimento. La mia domanda era stata formulata in virtù di un piccolo margine di dubbio che espongo brevemente:
            1. Qualora si trattasse di Liquidazione del patrimonio: non ci sono dubbi che la somma verrebbe acquisita dalla procedura;
            2. Qualora si trattasse di accordo di ristrutturazione: la somma resterebbe estranea alla procedura in quanto l'accordo ha contenuto (per brevità) "negoziale";
            3. Nel caso del Piano il creditore non ha nessun potere se non quello di opporre reclamo all'omologa disposta dal GD (non vota e non partecipa); il creditore "subisce" (sempre per brevità) le decisioni del GD che forma il proprio giudicato sul ricorso presentato dal sovraindebitato in base alla relazione del Gestore. Tuttavia se la somma che è riscossa successivamente all'omologa del Piano, ma la cui genesi è precedente, fosse stata acquisita precedentemente sarebbe stata valutata ai fini della determinazione del quantum da offrire alla massa creditoria determinando un maggiore importo per il soddisfacimento della stessa. L'acquisizione o meno dipenderebbe quindi soltanto dai tempi di decisione della lite.

            Come dicevo, ritengo, questo margine di dubbio soccombente rispetto alla linea di condotta da voi (e da me) avvalorata, gradirei, se non vi è di tedio, una ulteriore vostra valutazione in merito.
            Ringrazio, comunque, per la vostra risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/04/2023 18:19

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - incasso crediti sopravvenuti - pagamento diretto alla Procedura

              Per semplificare al massimo il sistema, si può immaginare la liquidazione controllata come una forma semplificata di liquidazione giudiziale cui può accedere il sovraindebitato, il concordato minore come una specie di concordato del sovraindebitato e la ristrutturazione dei debiti del consumatore come una specie di concordato senza votazione, sempre del sovraindebitato. Il concordato senza votazione sembra un ossimoro, ma in realtà è presente nel nuovo codice, con il concordato semplificato e, al di fuori di questo, è previsto in materia bancaria (art. 93 t.u.b.) ed assicurativa (art. 262 codice assicurazioni), nella liquidazione coatta amministrativa (art. 314 CCII) e nell'amministrazione straordinaria (art. 78 l. 270/1999).
              La mancanza del voto nel piano del consumatore si spiega agevolmente con le prevedibili ridotte dimensioni della crisi rapportata ad "una persona fisica che non abbia svolto attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale", per cui- come è stato ben detto in dottrina (Leuzzi)- i creditori "al cospetto di un dissesto di piccolo cabotaggio, difficilmente rivelerebbero un interesse traducibile in una partecipazione attiva, tanto che qualora quell'interesse in concreto affiorasse rischierebbe di collegarsi a motivi (o risentimenti) originati da un microcosmo di rapporti di natura personale, più che alla necessità di apprezzare la convenienza in sé della proposta"; ed infatti, la votazione dei creditori è ripresa nel concordato minore (art. 79 CCII).
              In questa ottica si possono spiegare quelle disarmonie che lei evidenzia, ma che appunto giustifica nel concordato minore.
              Zucchetti SG srl