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ristrutturazione dei debiti art. 67

  • Annamaria Roggiolani

    GENOVA
    26/10/2022 19:09

    ristrutturazione dei debiti art. 67

    un soggetto è stato imprenditore commerciale fino al 2017 e in tale anno ha cessato l'attività. Successivamente è dstato assunto come dipendente e lo è tutt'ora.

    Nel piano di ritrutturazione dei debiti sono stati riportati i residui debiti dell'attività commerciale e qualche debito erariale verso enti locali (personali). I debiti dell'attività sono rappresnetati dal debito verso l'Erario.

    E' corretto considerare il soggetto consumatore in conformità al nuova CCII che ha come focus la qualità soggettiva del debitore e non la natura dei suoi debiti.

    La liquidazione controllata é da escludersi in quanto il soggetto ha un'unoica casa adibita ad abitazione del nucleo familiare e gravata da mutuo ipotecario trentennale che, qualoro si procedesse alla vendita, il ricavato non sarebbe neppure sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario.

    Ho tenuto in considerazione la sentenza di Cassazione n. 1869/16 nonche la sentenza del Tribunale di Napoli Nordi marzo 2021.
    Chiedo un Vostro parere sulla questione.

    Grazie.

    Annamaria Roggiolani


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2022 19:58

      RE: ristrutturazione dei debiti art. 67

      Ci sembra di capire, se non andiamo errati, che lei considera consumatore il soggetto che ha abbia debiti derivanti dall'attività imprenditoriale svolta in passato e cessata da tempo. Se è così, ci permettiamo di dissentire da questa interpretazione. Proprio Cass. n. 1869 del 2016, da lei richiamata, ha statuito che "Ai sensi della l. 27 gennaio 2012 n. 3, la nozione di consumatore che può accedere al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non concerne in sé e pe sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore. L'art. 6 comma 2, lett. b), concerne una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favori di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria".
      Ossia la Corts ha chiarito, con questa importante decisone, che il consumatore può anche aver svolto o addirittura svolgere attività imprenditoriale, ma l'importante è che il piano non abbia ad oggetto obbligazioni assunte per gli scopi di cui a tali attività.
      Il codice della crisi e dell'insolvenza è perfettamente in linea con questa interpretazione, qualificando, all'art. 2, comma 1, lett. e) quale consumatore, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e, rispetto alla legge n. 3 del 2012 chiarisce che consumatore è anche la persona fisica socio illimitatamente responsabili di società di persone "per debiti estranei a quelli sociali".
      Zucchetti SG srl
    • Annamaria Roggiolani

      GENOVA
      28/10/2022 12:29

      RE: ristrutturazione dei debiti art. 67

      il provvedimento Tribunale Napoli Nord del 15.02.21 G.D. DOTT. RABUANO, recita" ......pertanto , in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore; b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di persone, che vogllia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddifacimento di interessi personali; c)che ha svolto l'attività di impresa e che non lasvolga in futuro e che voglia regolare con il piuano sia i debiti inerenti la pregressa attività economica sia i debiti personali."

      Ora mi chiedo: se al concordato minore non può accedere perchè l'attività é cessata, alla liquidazione controllata neppure non potendo liberarsi della casa il cui valore di presunto realizzo sarebbe nettamente inferiore al residuo del debito ipotecario e oltretutto il pagamento del mutuo é regolare e quindi verrebbe creato, in caso di vendita, un danno al creditore ipotecario, a quale procedura dovrebbe aderire?

      Mi sembra che si verificherebbe una discriminazione per una numerosa platea di soggetti che non avrebbero
      quindi la possibilità di usufruire di tale legge anche in considerazione che il focus del nuovo CCII, a differenza della L. 3/2012, non é la natura del credito bensir ì lo status del soggetto.
      Chiedo cortesemente un chiarimento.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/10/2022 19:15

        RE: RE: ristrutturazione dei debiti art. 67

        Non conosciamo il provvedimento del Tribunale di Napoli da lei richiamato, ma se ha detto quanto da lei riportato (come non vi è motivo di dubitare), lo stesso non è in linea né con la Cassazione, né con la legge n. 3 del 2012 né con il nuovo codice, dal quale abbiamo tratto la nozione di consumatore riportata nella precedente risposta, in quanto tutti questi precedenti giurisprudenziali e ormativi richiamati escludono la qualifica di consumatore per il sovraindebitato che abbia svolto attività di impresa e che voglia regolare con il piano i debiti inerenti la pregressa attività economica.
        L'inconveniente, anche grave, cui lei accenna, non è dovuto alla qualifica di consumatore, ma al fatto che tale disposizione non è ben coordinata con il restante contesto normativo in quanto il comma quarto dell'art. 33 impedisce al consumatore che abbia svolto attività di impresa ormai cessata ed abbia ancora da regolare debiti ad essa attività inerenti di accedere al concordato minore, lasciandogli l'unica alternativa di adire la liquidazione controllata.
        Abbiamo già ripetutamente denunciato questa anomalia ed è augurabile che il legislatore intervenga sull'ult. comma dell'art. 33 CCII o che la giurisprudenza dia una lettura di tale norma nel senso di non ritenerla applicabile alle fattispecie come quelle in esame.
        Zucchetti SG srl