Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione autovettura acquistata con soldi di terzi

  • Gaetano Pacileo

    Salerno
    18/09/2025 08:53

    liquidazione autovettura acquistata con soldi di terzi

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione, nel caso di auto usata acquistata dal soggetto sovraindebitato (valore auto circa 16.000,00 euro) con prevalente denaro di un familiare, come gestore come devo regolarmi? Posso procede a liquidare l'auto ed ad incamerare l'intero importo ricavato o devo tener conto dell'aiuto del familiare per l'acquisto della stessa.
    Inoltre trattandosi di unica auto del sovraindebitato, utilizzata sia per lavoro che per esigenze familiari, devo tener conto del valore e di quanto innanzi rappresentato ai fini della liquidabilità.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/09/2025 06:14

      RE: liquidazione autovettura acquistata con soldi di terzi

      A nostro avviso per rispondere alla domanda va premesso, in generale, che a norma dell'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
      Sennonché è necessario ricordare che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"
      Se quindi nel caso di specie fosse possibile affermare che l'auto è indispensabile per la produzione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, a nostro avviso essa non può essere considerata quale bene da liquidare.
      Peraltro, l'art. 270 comma 2 let. e) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi".