Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - Surroga MCC

  • Elena Femia

    Genova
    11/12/2025 12:44

    Liquidazione controllata - Surroga MCC

    Buongiorno, espongo il caso che mi occupa ed il relativo quesito.
    In qualità di liquidatore di una procedura di liquidazione controllata del consumatore giunta quasi al termine (lo stato passivo è definitivo da ottobre 2023), ricevo dal sovraindebitato una comunicazione, a lui recapitata direttamente a mezzo raccomandata da MCC che, per effetto della surrogazione ex art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co.4, del D.M. 20/6/2005, richiede il pagamento dell'importo liquidato alla banca garantita (il cui credito è stato già ammesso al passivo in chirografo) nel termine di 15 gg..
    MCC precisa che, in caso di procedura concorsuale, il credito è da considerarsi, ai fini della formazione dello stato passivo quale credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa e che la dichiarazione o insinuazione al passivo sarà effettuata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito di iscrizione a ruolo, secondo le modalità ordinarie di recupero di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 112/1999, e art. 8-bis D.L. 3/2015.
    Ritengo, ma chiedo conferma, che la procedura di liquidazione controllata in corso, imponga che tutti i creditori vengano soddisfatti secondo le regole del concorso, proporzionalmente ai loro crediti e che, in linea di principio generale, la surrogazione non alteri la natura o il grado del credito originario, ma solo il soggetto a cui spetta riscuoterlo.
    In tal senso, pertanto, dovrò semplicemete rettificare lo stato passivo sostituendo il nominativo del creditore originario con quello di MCC e comunicarlo ai creditori? O devo attendere che l'AER trasmetta una comunicazione in tal senso prima di procedere alla rettifica dello stato passivo? In ogni caso la natura ed il grado del credito originario rimane immutato, corretto?
    Vi ringrazio per il gentile riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/12/2025 17:11

      RE: Liquidazione controllata - Surroga MCC

      Anticipando il risultato del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che a nostro avviso occorrerà attendere che sia depositata una formale istanza di insinuazione al passivo, ottenuta la quale il credito (autonomo rispetto a quello per il quale si è insinuata la banca) dovrà essere ammesso in via privilegiata (come previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998) anche se la banca che ha erogato il finanziamento è stata ammessa al chirografo.
      Non è dunque possibile procedere alla mera rettifica dello stato passivo come accade con le surroghe.
      Il tema è stato ricostruito recentemente dalla Corte di cassazione con la sentenza 20 novembre 2025, n. 30647.
      La Corte ricorda, in generale, che:
      - in caso di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, chi subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa;
      - nel caso in cui, al contrario, il credito azionato è già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di "surrogazione") deve procedere nei modi previsti dall'art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale, con atto suscettibile di reclamo (al pari dell'eventuale omissione) a norma dell'art. 36 l.fall., provvede, poi, alla rettifica formale dello stato passivo (in questi termini anche, fra le altre, Cass. n. 10454 del 2014).
      Tuttavia, aggiunge, nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tuttavia, l'avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (così anche Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
      A questo proposito la pronuncia osserva come si sia condivisibilmente affermato che:
      - l'art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a. "allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese";
      - l'art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che:
      a) la "garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
      b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria";
      c) "nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese" (comma 2);
      d) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3);
      e) "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale";
      f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate";
      g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma 4).
      Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che:
      - "nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse …" (art. 9, comma 4);
      - "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"; - "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (art. 9, comma 5).
      Orbene, secondo la pronuncia, dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che:
      - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato;
      - in caso d'inadempimento dell'impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
      - il Fondo, a sua volta, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull'impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell'art. 1203 c.c.;
      - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (Cass. n. 33369 del 2023);
      - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l'intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell'impresa inadempiente.
      Ciò detto, prosegue la pronuncia, il Fondo di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce della natura "pubblicistica" del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell'istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell'escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l'art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.
      Il Fondo, pertanto, nel momento in cui adempie per l'intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la "restituzione" delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme "rimborsate" dal predetto Fondo di garanzia, si è comunque estinto ed è, in parte qua, surrogato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al Fondo stesso (richiama sul punto Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle imprese coperti da garanzia pubblica, ha ritenuto che: - la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di un'autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria nei confronti del garante; - tale obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; - in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo).
      Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: - tale "azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, … ma trovando fondamento nell'atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo"; - "l'inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell'azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l'inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l'ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l'apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l'ammissione al passivo" (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguente estinzione in parte qua del credito ammesso.
      Dunque, come anticipato, occorrerà attendere l'insinuazione al passivo e ammettere il credito con il privilegio
      • Lorenzo Zotta

        Nove (VI)
        14/12/2025 11:01

        RE: RE: Liquidazione controllata - Surroga MCC

        Buongiorno, nel diverso caso di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, il curatore, essendo spirati i termini per la presentazione delle domande tardive di ammissione al passivo alla data dell' intervenuto pagamento MCC (a favore della banca erogatrice il finanziamento) ed avendo terminato la liquidazione dell'attivo (ex programma di liquidazione) é tenuto a porre in essere ulteriori adempimenti prima di dare avvio alla fase di chiusura (presentazione del rendiconto, riparto finale..)
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          16/12/2025 13:56

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - Surroga MCC

          No, è onere di ADER insinuarsi al passivo
          • Elena Femia

            Genova
            16/12/2025 14:23

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - Surroga MCC

            Tutto chiaro, ringrazio per le risposte.
            Attenderò che l'ADER faccia istanza di ammissione al passivo e valuterò la relativa domanda (tenendo a mente che il credito della banca garantita sia già ammesso allo stato passivo al fine di evitare duplicazioni). Cordilissimi saluti

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              16/12/2025 14:35

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - Surroga MCC

              Perfetto!